Regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione, del 9 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

DOUEIT, 10 Luglio 2008Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione, del 9 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 652/2008 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2008 recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 185, paragrafo 1, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Consiglio, visto il parere della Corte dei conti (2), considerando quanto segue:

(1) A seguito della modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (in appresso: 'regolamento finanziario generale' mediante il regolamento (CE, Euratom) n.

1995/2006 del Consiglio (3), è necessario modificare il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (4) per allinearlo al regolamento finanziario generale. Alcune modifiche si sono rivelate necessarie alla luce dell'esperienza maturata dagli organismi comunitari esistenti.

(2) Per quanto riguarda la differenza tra la scadenza per le decisioni di discarico relative agli organismi finanziari e quella prevista per il bilancio generale nel regolamento finanziario generale, il presente regolamento deve adottare la scadenza indicata negli atti di base che istituiscono gli organismi comunitari, da cui non può discostarsi.

L'istituzione in questione e, ove necessario, gli organismi comunitari devono quindi cercare di evitare le difficoltà pratiche e favorire un'armonizzazione di questi atti di base in futuro.

(3) È opportuno precisare che la sana gestione finanziaria richiede un controllo interno efficace ed efficiente. Occorre definire le caratteristiche e gli obiettivi principali dei sistemi di controllo interno.

(4) Occorre assicurare maggiore trasparenza nei confronti dell'autorità di bilancio, attraverso nuove condizioni in materia di informazione da inviare a cura degli organismi comunitari nella procedura di bilancio, particolarmente per quanto riguarda le stime del numero di agenti contrattuali, le eccedenze, le entrate con destinazione specifica e le rin...

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