DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008 , n. 153 - Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l''esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008 , n. 153 - Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l''esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Acquisito il parere dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato;Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile 2008;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;Sulla proposta del Ministro dell'interno;E m a n a il seguente regolamento:Art. 1. Modifiche al Titolo IV del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 6351. Al titolo IV del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 249, il secondo comma e' sostituito dal seguente:«La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'articolo 138 della legge, nonche' della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali.»;b) l'articolo 250 e' sostituito dal seguente:«Art. 250. - 1. Constatato il possesso dei requisiti anche di ordine professionale prescritti dalla legge, il prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali requisiti.2. Ai fini dell'app...