Cambi di riferimento del 3 ottobre 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -

Riassunto


Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a

gas compressi, sia lunghe che  corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica

non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello

anteriore al 1890 a colpo singolo.

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Riassunto


Cambi di riferimento del 3 ottobre 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 agosto 2001, n.362 Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a

gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non

superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore

al 1890 a colpo singolo. Titolo I Armi ad aria o a gas compressi con modesta capacita' offensiva

IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e integrazioni, concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati; Visto l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999; Visto l'articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000; Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Italia

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società