Sentenze nº C-41/93 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 17 Maggio 1994

Legato come :

Riassunto


1. Nell' ambito del sistema istituito dagli artt. 8 A e 100 A del Trattato per il ravvicinamento delle normative degli Stati membri ai fini dell' instaurazione e del funzionamento del mercato interno, anche se l' art. 100 A, n. 4, consente ad uno Stato membro, ove siano soddisfatte le condizioni in esso enunciate, di applicare una normativa che deroghi ad una misura di armonizzazione adottata secondo il procedimento previsto al n. 1, una tale facoltà, costituendo una deroga ad una misura comune che persegue la realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali del Trattato, vale a dire l' eliminazione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci fra gli Stati membri, è assoggettata, in forza del predetto n. 4, al controllo della Commissione e della Corte.

Ne consegue che lo Stato membro che intenda continuare ad applicare, dopo la scadenza del termine di attuazione o dopo l' entrata in vigore di una misura di armonizzazione prevista dall' art. 100 A, n. 1, una disciplina nazionale derogatoria, è tenuto a notificarla alla Commissione. Quest' ultima deve assicurarsi che ricorrano tutte le condizioni che consentono ad uno Stato membro di valersi della facoltà di deroga prevista all' art. 100 A, n. 4, verificando, in particolare, se le disposizioni in questione siano giustificate da esigenze preminenti, menzionate al primo comma dello stesso articolo, e non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata nel commercio tra Stati membri.

Poiché le misure relative al ravvicinamento delle normative degli Stati membri atte ad ostacolare gli scambi intracomunitari verrebbero rese inoperanti se gli Stati membri conservassero la facoltà di applicare unilateralmente una disciplina nazionale derogatoria, uno Stato membro è autorizzato ad applicare le disposizioni nazionali notificate solo dopo aver ottenuto una decisione di conferma da parte della Commissione.

2. L' obbligo della motivazione sancito dall' art. 190 del Trattato implica che tutti gli atti considerati contengano un' esposizione dei motivi che hanno indotto l' istituzione ad emanarli, in modo che la Corte possa esercitare il proprio controllo e che sia gli Stati membri sia i cittadini interessati siano posti in grado di conoscere le condizioni nelle quali le istituzioni comunitarie hanno fatto applicazione del Trattato.

Nell' adottare la sua decisione 2 dicembre 1992, fondata sull' art. 100 A, n. 4, del Trattato, di conferma della disciplina tedesca relativa al divieto del pentaclorofenolo, la Commissione si è limitata a richiamare in termini generali il contenuto e lo scopo della normativa tedesca e a dichiarare che essa è compatibile con l' art. 100 A, n. 4, senza puntualizzare i motivi di fatto e di diritto per i quali, a suo giudizio, le condizioni poste dalla norma in parola dovevano nel loro complesso reputarsi soddisfatte nel caso di specie, sicché la decisione impugnata disattende l' obbligo della motivazione prescritto dall' art. 190 e va annullata per violazione delle forme sostanziali.

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Riassunto


Sentenze nº C-41/93 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 17 Maggio 1994

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 9 febbraio 1993, la Repubblica francese ha proposto, ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 1992, fondata sull' art. 100 A, n. 4, dello stesso Trattato, che conferma la disciplina tedesca relativa al divieto del pentaclorofenolo (GU C 334, pag. 8).

2 Il pentaclorofenolo (in prosieguo: il "PCP") è una sostanza chimica impiegata come agente nel trattamento del legno, nell' impregnazione dei tessuti industriali e nella sterilizzazione dei pavimenti, come battericida nella concia delle pelli e nell' industria de...

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