2006/87/CEDirettiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio

DOUEIT, 30 Dicembre 2006Serie L

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2006/87/CEDirettiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (2006/87/CE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1 ), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2 ), considerando quanto segue:

(1) La direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (3 ), ha introdotto condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici per le navi della navigazione interna in tutti gli Stati membri, che però non consentono la navigazione sul Reno. Ciò non toglie che a livello europeo i vigenti requisiti tecnici della navigazione interna restano eterogenei. A tutt'oggi la coesistenza di diverse regolamentazioni parallele a livello nazionale ed internazionale si contrappone agli sforzi volti al riconoscimento reciproco dei certificati di navigazione nazionali, senza ulteriori ispezioni delle navi straniere. Inoltre le norme contenute nella direttiva 82/714/CEE sono ormai in parte superate rispetto ai recenti progressi tecnici.

(2) I requisiti tecnici figuranti negli allegati della direttiva 82/714/CEE riprendono essenzialmente le disposizioni previste dal regolamento di ispezione delle navi del Reno -- nella versione adottata nel 1982 dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR). Le condizioni e i requisiti tecnici per il rilascio dei certificati per la navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, sono stati da allora riveduti periodicamente e sono ufficialmente conformi agli ultimi progressi tecnici. Per ragioni di concorrenza e di sicurezza, nonché nell'interesse di un'armonizzazione a livello europeo, è auspicabile adottare il campo d'applicazione e il contenuto di tali requisiti tecnici per l'intera rete navigabile interna comunitaria. A questo riguardo è necessario tener conto dei cambiamenti avvenuti in tale rete.

(3) I certificati comunitari per la navigazione interna attestanti la piena conformità delle navi ai requisiti tecnici riveduti di cui sopra dovrebbero essere validi per tutte le vie navigabili interne comunitarie.

(4) È auspicabile garantire un maggior grado di armonizzazione delle condizioni di rilascio dei certificati supplementari comunitari per la navigazione interna da parte degli Stati membri per le navi che operano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 (estuari), nonché della zona 4.

(5) Nell'interesse della sicurezza del trasporto di passeggeri, è opportuno estendere il campo di applicazione della direttiva 82/714/CEE anche alle navi passeggeri di capacità superiore a 12 passeggeri, come già previsto dal regolamento di ispezione delle navi sul Reno.

30.12.2006 L 389/1Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT (1 ) GU C 157 del 25.5.1998, pag. 17.

(2 ) Parere del Parlamento europeo del 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 79), posizione comune del Consiglio del 23 febbraio 2006 (GU C 166 E del 18.7.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 ottobre 2006.

(3 ) GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(6) Nell'interesse della sicurezza, è opportuno che vi sia un'armonizzazione elevata delle norme e che essa sia conseguita in modo da non comportare alcuna riduzione delle norme di sicurezza sulle vie navigabili interne della Comunità.

(7) È opportuno prevedere un regime transitorio per le navi in servizio non ancora munite di certificato comunitario per la navigazione interna quando vengono sottoposte alla prima visita conformemente ai requisiti tecnici riveduti stabiliti dalla presente direttiva.

(8) È opportuno, entro certi limiti e a seconda della categoria di navi, fissare in ogni singolo caso il periodo di validità dei certificati comunitari per la navigazione interna.

(9) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione (1 ).

(10) È necessario che le misure previste dalla direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (2 ), continuino ad applicarsi alle navi escluse dalla presente direttiva.

(11) Poiché vi sono navi che rientrano sia nel campo d'applicazione della direttiva 94/25/C...

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