Decisione della Commissione, del 18 aprile 2001, concernente determinate misure rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un regime d'esportazione su base cronologica [notificata con il numero C(2001) 834] (1)

DOUEIT, 15 Maggio 2001Serie L

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Decisione della Commissione, del 18 aprile 2001, concernente determinate misure rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un regime d'esportazione su base cronologica [notificata con il numero C(2001) 834] (1)

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee15.5.2001 L 132/17

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2001 concernente determinate misure rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un regime d'esportazione su base cronologica [notificata con il numero C(2001) 834] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/376/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 92/ 118/CEE (2 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3 ), modificata da ultimo dalla direttiva 92/ 118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, considerando quanto segue:

(1) La decisione 98/653/CE della Commissione, del 18 novembre 1998, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo (4 ), modificata da ultimo dalla decisione 2000/104/CE (5), vieta la spedizione e l'esportazione di prodotti di origine bovina.

(2) L'attuale tasso di incidenza della BSE in Portogallo, calcolato rispetto agli ultimi 12 mesi e per milione di capi bovini di età superiore a 24 mesi, è di 170 casi.

Secondo il codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), edizione 2000, un paese o una zona sono classificati come caratterizzati da un elevato tasso di incidenza della BSE se quest'ultimo, calcolato rispetto agli ultimi dodici mesi, è risultato pari o superiore a cento casi per milione di capi bovini di età superiore a ventiquattro mesi presente in tale paese o zona.

(3) Il codice zoosanitario dell'UIE raccomanda che le carni e i prodotti a base di carne di origine bovina provenienti da paesi o da zone classificati come ad alta incidenza di BSE siano esportati solo laddove sussistano determinate condizioni rigor...

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