Regolamento (CE) n. 752/2007 del Consiglio, del 30 maggio 2007, relativo alla gestione di determinate restrizioni allimportazione di alcuni prodotti di acciaio dallUcraina

DOUEIT, 06 Luglio 2007Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 752/2007 del Consiglio, del 30 maggio 2007, relativo alla gestione di determinate restrizioni allimportazione di alcuni prodotti di acciaio dallUcraina

I (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE) N. 752/2007 DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2007 relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro (1), in seguito denominato 'l'APC', è entrato in vigore il 1o marzo 1998.

(2) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dal titolo III dell'accordo, escluso l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.

(3) Il 18 giugno 2007 la Comunità europea e il governo dell'Ucraina hanno concluso un tale accordo sul commercio di determinati prodotti di acciaio (2), in seguito denominato 'l'accordo'.

(4) Occorre prevedere gli strumenti necessari per amministrare le condizioni dell'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con riferimento ad accordi precedenti relativi a regimi analoghi.

(5) È opportuno classificare i prodotti in questione sulla base della nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3).

(6) Occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e istituire a tal fine metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

(7) Ai fini della corretta applicazione dell'accordo, è necessario subordinare l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione ad una autorizzazione comunitaria d'importazione e creare un sistema per gestire la concessione di tali autorizzazioni.

(8) I prodotti collocati in una zona franca o...

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