DECRETO RETTORALE 28 luglio 2008 - Modificazioni allo statuto.

Gazzetta Ufficiale numero 188, 12 Agosto 2008Serie Generale › UNIVERSITA' DI BARI

Legato come :

Riassunto


DECRETO RETTORALE 28 luglio 2008 - Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 11;

Vista la delibera del Senato accademico del 21 maggio 2008 con cui e' stata approvata la modifica agli articoli 44, comma 7 e 48, comma 2, lettera h) dello statuto;

Vista la nota del Ministero dell'universita' e della Ricerca, prot. n. 2524 del 14 luglio 2008 con cui il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla sopraccitata modifica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 44, comma 7 dello statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' cosi' modificato:

«7. La Facolta', compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, esaminate le proposte ad essa avanzate dai Dipartimenti dell'Universita' di Bari sulla base delle proprie esigenze programmatorie, provvede:

a) alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;

b) alla destinazione dei posti ad essa assegnati di professore di ruolo e di ricercatore;

c) alla chiamata dei professori di ruolo;

d) alla chiamata dei ricercatori in procedure di trasferimento.

Per tali deliberazioni la facolta' puo' chiedere il parere dei consigli di corso di studio interessati».

Art. 2.

L'art. 48, comma 2, lettera h) dello Statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' cosi' modificato:

«h) sulla base del piano di sviluppo della ricerca, avanza proposte alle Facolta' sulla destinazione di posti di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e puo' esprimere parere sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso la Facolta».

Art. 3.

Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, risulta cosi' riformulato:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

1. L'Universita' degli studi di Bari realizza le proprie finalita' di formazione e di organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore secondo le disposizioni del presente Statuto e nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.

2. Persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale, ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.

3. Ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato.

Art. 2.

1. L'Universita' assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attivita' i principi di efficienza ed efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualita' e l'economicita' dei risultati.

Art. 3.

1. L'Universita' organizza la propria attivita' didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio.

2. Garantisce la piena autonomia delle strutture didattiche e il piu' ampio pluralismo scientifico e di pensiero.

3. Si adopera per favorire la partecipazione degli studenti all'attivita' didattica nella prospettiva di una compiuta formazione culturale degli stessi.

Art. 4.

1. L'Universita', sede primaria dell'attivita' di ricerca scientifica, opera per incentivarne lo sviluppo.

2. A tal fine adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attivita' di ricerca e garantisca nel contempo la liberta' e l'autonomia del singolo ricercatore.

3. Favorisce la diffusione dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee.

Art. 5.

1. L'Universita' si pone come istituzione aperta alle problematiche che emergono dai processi di trasformazione e di sviluppo, organizzando attivita' di formazione ricorrente e di promozione culturale.

Art. 6.

1. L'Universita' informa la propria attivita' amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di decentramento.

2. A tal fine garantisce la pubblicita' degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente.

3. Assicura la funzionalita' delle strutture mediante l'adozione di una organizzazione funzionale per servizi omogenei.

4. Cura la formazione del personale tecnico-amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione universitaria.

Art. 7.

1. L'Universita', quale comunita' di lavoro riconosce nel rapporto con le Organizzazioni sindacali un efficace contributo alla democraticita' dell'istituzione e al buon andamento della propria organizzazione.

Art. 8.

1. L'Universita' si adopera per garantire l...

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