Riassunto
1. L'art. 120 del codice della strada secondo l'interpretazione della Corte costituzionale. - 2. La revoca della patente in presenza di una misura di sicurezza non eseguita: l'orientamento del Consiglio di Stato. - 3. La mancata comunicazione del procedimento amministrativo come forma di violazione di un diritto soggettivo e l'adozione di atti vincolati.
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Riassunto
Revoca della patente di guida e misure di sicurezza non eseguite
1. L'art. 120 del codice della strada secondo l'interpretazione della Corte costituzionale Com'è noto, l'art. 120 del codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285), nella sua originaria formulazione, negava, per difetto dei «requisiti morali» e in assenza di provvedimenti riabilitativi, la possibilità di rilascio della patente di guida, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nonché a coloro i quali erano sottoposti o erano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione. Intervenuta, per effetto del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (art. 5 comma 1), contenente il regolamento relativo alla disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida, una nuova versione del predetto articolo, il contenuto di esso è rimasto, purtuttavia, sostanzialmente immutato. La normativa innovatrice, infatti, configur...
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