Accordo di riammissione fra la Federazione russa e la Comunità europea
DOUEIT, 17 Maggio 2007 › Serie L
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Accordo di riammissione fra la Federazione russa e la Comunità europea
ACCORDO di riammissione fra la Federazione russa e la Comunità europea LE PARTI,
LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito 'Comunità', e LA FEDERAZIONE RUSSA,DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,RICHIAMANDOSI all'accordo di partenariato e di cooperazione fra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall'altra, concluso a Corfù il 24 giugno 1994, in particolare al suo articolo 84 e alla dichiarazione comune relativa agli articoli 26, 32 e 37 del suo atto finale,VISTA la dichiarazione comune concordata in occasione del vertice di San Pietroburgo del 31 maggio 2003, in base alla quale l'Unione europea e la Federazione russa convengono di concludere in tempo utile i negoziati relativi a un accordo di riammissione,DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nei territori della Federazione russa o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, e di agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e della Federazione russa derivanti dal diritto internazionale, compresa la legislazione internazionale in materia di diritti dell'uomo, e in particolare la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e il protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e il suo protocollo n. 4 del 16 settembre 1963, e la convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984,TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 19...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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