Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (1)

DOUEIT, 09 Dicembre 2005Serie L

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Riassunto


Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (1)

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) DIRETTIVA 2005/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 novembre 2005 relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2 ), considerando quanto segue:

(1) L'accesso all'attività assicurativa nella Comunità e il relativo esercizio sono disciplinati dalla direttiva 73/239/ CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (3), dalla direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (4), e dalla direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (5 ).

(2) Queste direttive costituiscono il quadro giuridico che disciplina l'attività assicurativa nel mercato interno, sotto il duplice profilo del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nell'intento di facilitare alle imprese di assicurazione aventi la sede nella Comunità l'assunzione di impegni all'interno della Comunità e consentire ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel loro paese, ma anche ad assicuratori aventi la sede nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri.

(3) Il regime introdotto da tali direttive si applica alle imprese di assicurazione per l'insieme delle loro attività sia di assicurazione diretta sia di riassicurazione per accettazione; le attività riassicurative delle imprese di riassicurazione specializzate, invece, non sono disciplinate né da questo né da nessun altro regime di diritto comunitario.

(4) La riassicurazione è un'attività finanziaria principale che permette agli assicuratori diretti, attraverso una più ampia distribuzione dei rischi a livello mondiale, di ampliare la capacità di sottoscrizione dei rischi e di copertura assicurativa, nonché di ridurre i costi di capitale. Essa assolve il ruolo fondamentale di stabilizzatore finanziario, in quanto contribuisce in misura sostanziale a garantire la solidità finanziaria e la stabilità dei mercati dell'assicurazione diretta nonché del sistema finanziario globale, poiché coinvolge importanti intermediari finanziari ed investitori istituzionali.

(5) La direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (6), ha eliminato le restrizioni al libero stabilimento e alla libera prestazione dei servizi basate sulla nazionalità o sulla residenza del riassicuratore. Non ha tuttavia abolito le restrizioni derivanti dal divergere delle disposizioni nazionali sulla 9.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 323/1 (1 ) GU C 120 del 20.5.2005, pag. 1.

(2) Parere del Parlamento europeo del 7 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 ottobre 2005.

(3) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

(4) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

(5 ) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE. (6) GU 56 del 4.4.1964, pag. 878.

regolamentazione prudenziale della riassicurazione. Ne è risultata una situazione in cui le notevoli differenze fra i livelli di vigilanza sulle imprese di riassicurazione della Comunità ostacolano l'esercizio della riassicurazione, come l'imposizione alle imprese di riassicurazione dell'obbligo di impegnare attivi a garanzia della parte di riserve tecniche cedute dagli assicuratori diretti, o di essere soggetti a norme di vigilanza diverse a seconda degli Stati membri in cui operano, ovvero ad una vigilanza indiretta sui vari aspetti della loro attività da parte delle autorità competenti per le imprese di assicurazione diretta.

(6) Il piano d'azione per i servizi finanziari ha giudicato necessario un intervento comunitario nel settore riassicurativo per portare a compimento il mercato interno dei servizi finanziari. Inoltre, organizzazioni finanziarie di rilievo come il Fondo monetario internazionale e l'Inte...

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