Regolamento (CE) n. 2228/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originaria della Russia

Riassunto


Regolamento (CE) n. 2228/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originaria della Russia

REGOLAMENTO (CE) N. 2229/2003 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1 ) (in appresso denominato 'regolamento di base'), in particolare l'articolo 9, vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO 1.1. Dazi provvisori (1) Con il regolamento (CE) n. 1235/2003 (2 ) ('regolamento provvisorio'), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di silicio originario della Russia sotto forma di dazi ad valorem compresi tra il 24,0 % e il 25,2 %.

(2) Si ricorda che l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio riguardava il periodo che va dal 1o ottobre 2001 al 30 settembre 2002 ('periodo dell'inchiesta' o 'PI'). La valutazione delle tendenze nel quadro dell'analisi relativa al pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 e la fine del PI ('periodo in esame').

1.2. Altre misure in vigore (3) Sono attualmente in vigore dazi antidumping con un'aliquota ad valorem del 49 % sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese ('Cina') (3 ). È in corso un riesame (4 ) di queste misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

1.3. Fase successiva del procedimento (4) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori, le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni su cui si basava il regolamento provvisorio. Alcune parti hanno formulato osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che lo hanno chiesto hanno avuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione.

(5) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(6) Le os...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Unione Europea

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società