Riassunto
Regolamento (CE) n. 2228/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originaria della Russia
REGOLAMENTO (CE) N. 2229/2003 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1 ) (in appresso denominato 'regolamento di base'), in particolare l'articolo 9, vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO 1.1. Dazi provvisori (1) Con il regolamento (CE) n. 1235/2003 (2 ) ('regolamento provvisorio'), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di silicio originario della Russia sotto forma di dazi ad valorem compresi tra il 24,0 % e il 25,2 %.(2) Si ricorda che l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio riguardava il periodo che va dal 1o ottobre 2001 al 30 settembre 2002 ('periodo dell'inchiesta' o 'PI'). La valutazione delle tendenze nel quadro dell'analisi relativa al pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 e la fine del PI ('periodo in esame').1.2. Altre misure in vigore (3) Sono attualmente in vigore dazi antidumping con un'aliquota ad valorem del 49 % sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese ('Cina') (3 ). È in corso un riesame (4 ) di queste misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.1.3. Fase successiva del procedimento (4) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori, le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni su cui si basava il regolamento provvisorio. Alcune parti hanno formulato osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che lo hanno chiesto hanno avuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione.(5) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.(6) Le os...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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Documenti citati
- Reglamento (CE) n° 2496/97 del Consejo de 11 de diciembre de 1997 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de silicio metálico originario de la República Popular de China
- Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea
- Regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio, del 5 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea
- Regolamento (CE) n. 1235/2003 della Commissione, del 10 luglio 2003, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di silicio originario della Russia
- Regolamento (CE) n. 2229/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia
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