Riforma delle locazioni ad uso abitativo e costituzione
Archivio delle locazioni e del condominio › Numero 1-1999, Gennaio 1999
Legato come :
Archivio delle locazioni e del condominio › Numero 1-1999, Gennaio 1999
Legato come :Riassunto
1. I risvolti costituzionali della L. 9 dicembre 1998 n. 431. 2. Norme imperative ed autonomia contrattuale. 3. Autonomia contrattuale ed accordi collettivi nazionali e locali. 4. Su taluni quesiti interpretativi: durata del rapporto e forma scritta del contratto. 5. Rilievi finali.
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Riassunto
Riforma delle locazioni ad uso abitativo e costituzione
1. I risvolti costituzionali della L. 9 dicembre 1998 n. 431. Il rinnovamento della legislazione sulle locazioni abitative, avviato con la L. 9 dicembre 1998 n. 431, sottintende una diversa (re)impostazione dei problemi anche a livello costituzionale. Già assai prima dell'avvento del cd. «equo canone» un costituzionalista italiano di formazione nord-americana, B. LEONI (Freedom and the law, 1961, 112 ss.), menzionava la nostra legislazione vincolistica sulle locazioni immobiliari per esemplificare la tendenza, da lui reputata caratteristica dell'Italia e più latamente dell'Europa continentale, a rinunciare alla soluzione di problemi socio-economici mediante l'utilizzazione dell'autonomia privata, per consegnarla alla legge come frutto della politica. Bisogna però aggiungere che l'evoluzione legislativa successiva ha superato l'immaginazione di LEONI. Sebbene la Corte costituzionale abbia per lunga pezza considerato la legislazione vincolistica sulle locazioni immobiliari come un regime di «eccezione», da taluno addirittura classificato come propriamente di «emergenza», e dunque derogatorio e temporaneo (cfr. P. PINNA, L'emergenza davanti alla Corte costituzionale, in Giur. cost., 1982, 592 ss.), le cose sono mutate ulteriormente con la L. n. 392 del 1978, di cui fu subito evidente a dottrina e giurisprudenza del diritto privato l'ambizione a porsi in veste di disciplina generale e stabile della materia. La L. n. 392 del 1978 difatti non era valutabile, in termini giuridici, semplicemente come imposizione di vincoli assai estesi all'autonomia contrattuale del conduttore e soprattutto del proprietario in veste di locatore; ciò che si è fatto, nella legge ed ancor più nelle sue fin troppo conseguenti appli...
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