Le riforme costituzionali dopo il referendum del 25 e 26 giugno 2006

L’attuazione della CostituzioneRecenti leggi di revisione

Legato come :

Riassunto


1. Introduzione. - 2. Revisione costituzionale e procedimento dell'art. 138, Cost. - 3. L'apertura della XV legislatura: dalla contrapposizione alla disillusione? - 4. Le proposte di legge in materia di revisione costituzionale. - 4.1. Le proposte di revisione dell'art. 138, Cost. - 4.2. Le proposte di istituzione di un'assemblea costituente. - 5. Le proposte di revisione incidenti sulla seconda parte della Costituzione. - 5.1. Sulla forma di Stato. - 5.2. Sulla forma di governo. - 5.3. Sulle garanzie. - 6. Le proposte di revisione incidenti sulla prima parte della Costituzione. - 7. Brevissime note conclusive.

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Riassunto


Le riforme costituzionali dopo il referendum del 25 e 26 giugno 2006

Il presente scritto è stato pensato ed elaborato congiuntamente dai due autori. Saulle Panizza ha poi materialmente scritto i paragrafi 1, 2, 4, 4.1, 4.2; Andrea Pertici ha invece scritto i paragrafi 3, 5, 5.1, 5.2,5.3, 6, 7.

1. Introduzione

Per affrontare il tema della revisione costituzionale dopo il referendum del 25 e 26 giugno 2006, si impone, in via preliminare, qualche rapido cenno sulle tappe percorse lungo questa via nel nostro ordinamento.

La natura "programmatica" della Costituzione del 1948 fu alla base, com'è noto, di una lunga serie di "stagioni", dalla non attuazione dei primi anni di vita, alla fase di attuazione durante il centro-sinistra (tra la fine degli anni sessanta e i primi anni settanta), all'affacciarsi dell'idea di revisione della Costituzione, per poi assistere all'inaugurazione della stagione dei tentativi di riforma in deroga all'art. 138, Cost. (con le leggi istitutive della "bicamerale De Mita-Iotti", nel 1993, e della "bicamerale D'Alema", nel 1997), intervallate dall'approvazione di alcune leggi di revisione.

L'epoca a noi più vicina non ha, poi, mancato di evidenziare anche altri fenomeni preoccupanti, allorquando la modifica costituzionale si è, per così dire, travestita da attuazione in via ordinaria (si pensi, solo per fare un esempio, alla riforma dell'ordinamento giudiziario, su cui v. in questo volume, il contributo di F. Dal Canto e T. Giovannetti), o ancora quando è invalsa la tendenza - ed è la storia, o la cronaca se si preferisce, delle due ultime legislature concluse (la XIII e la XIV) - di addivenire a modifiche di parti consistenti della Costituzione "a colpi di maggioranza", ciò che ha indotto a chiedersi se il procedimento di cui all'art. 138, Cost., con il ruolo in esso assegnato all'eventuale referendum popolare e con le maggioranze ivi previste, possa risultare ancora idoneo.

Il primo elemento cui prestare attenzione, nell'occuparsi delle riforme costituzionali, quindi, concerne proprio il profilo più strettamente procedimentale delle stesse, che - come ovvio - influisce inevitabilmente anche sul merito delle stesse.

2. Revisione costituzionale e procedimento dell'art. 138, Cost

Il problema che al riguardo si pone, in via preliminare, è se l'art. 138, Cost. e il procedimento in esso descritto siano o meno modificabili.

In assenza di una esplicita dichiarazione della Costituzione di considerare il punto come immodificabile, eventuali limiti dovrebbero ricavarsi dal sistema in modo implicito. La sua ratio, del resto, non sembra quella di rendere pressoché impossibile, o comunque estremamente difficoltosa, la revisione costituzionale, bensì di tutelare alcuni valori ponendo regole attraverso cui se ne preservi la rigidità. Così, in coerenza con la più generale scelta fatta in favore della democrazia rappresentativa, si è voluto che il soggetto titolare del potere di...

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