Riassunto
Regolamento (CE) n. 1528/2002 della Commissione, del 26 agosto 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli
II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2002 sull'esenzione per doppio uso, cui il Regno Unito intende dare esecuzione, dall'imposta sul mutamento climatico e sull'estensione dell'esenzione ai processi concorrenti [notificata con il numero C(2002) 1189] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/676/CE, CECA) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c) e la decisione n.
2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (1 ) ('codice degli aiuti alla siderurgia'), visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), e il protocollo 14, dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma rispettivamente dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (2 ) e dell'articolo 6, paragrafo 5, del codice degli aiuti alla siderurgia (3 ), e viste le osservazioni trasmesse in relazione all'esenzione per doppio uso dall'imposta sul mutamento climatico, considerando quanto segue:1. PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 14 febbraio 2000, il Regno Unito ha notificato alla Commissione il 'Climate Change Levy (CCL)' (imposta sul mutamento climatico). La base giuridica dell'imposta è il Finance Act 2000, Section 30,Schedules 6 e 7. Con lettera del 5 aprile 2000, il Regno Unito ha notificato l'imposta alla Commissione conformemente al codice degli aiuti alla siderurgia.(2) Con lettere del 28 marzo 2001 [SG(2001) D/287332] e del 5 aprile 2001 [SG(2001) D/287443], la Commissione ha comunicato al Regno Unito la propria decisione di avviare il procedimento di cui rispettivamente all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e all'articolo 6, paragrafo 5, del codice degli aiuti alla sideru...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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Documenti citati
- Directiva 92/81/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos
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