DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 Maggio 2007 , n. 96 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarieta' sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Riassunto


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 Maggio 2007 , n. 96 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarieta' sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che, all'articolo 1, comma 6, ha istituito il Ministero della solidarieta' sociale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1. Ricognizione degli organi collegiali e degli altri organismi, comunque denominati, operanti presso il Ministero della solidarieta' sociale

1. Sono confermati e continuano ad operare presso il Ministero della solidarieta' sociale i seguenti organi collegiali ed organismi, comunque denominati, previsti dalla legge o da regolamento:

a) Commissione tecnica per il sistema informativo sui servizi sociali, di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4 del citato testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

d) Osservatorio nazionale per il volontariato, di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

e) Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) Consulta nazionale sull'alcool e sui problemi alcolcorrelati, di cui all'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125;

g) Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze, di cui all'articolo 132 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, p...

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