Ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 146 del 25 giugno 2005), recante: ??Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesio...

Riassunto


Ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 (in Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005), coordinato con la legge

di conversione 25 giugno 2005, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale

- n. 146 del 25 giugno 2005), recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo

e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni

concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria

e di previdenza complementare, e altre misure urgenti».

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Riassunto


Ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 146 del 25 giugno 2005), recante: ??Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesio...

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 aprile 2005, n.63

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 (in Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005), coordinato con la legge

di conversione 25 giugno 2005, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale

- n. 146 del 25 giugno 2005), recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo

e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni

concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria

e di previdenza complementare, e altre misure urgenti».

Avvertenza

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare, e altre misure urgenti», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

Sviluppo e coesione territoriale

1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonche' delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed all'organizzazione delle strutture di supporto, ((senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'art. 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.

2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.

4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifi...

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