Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2003), coordinato con la legge di conversione 1< agosto 2003, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2003), recante: >Proroga di termini e disposizioni urgenti ordi...

Riassunto


Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (in Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2003), coordinato con la legge

di conversione 1° agosto 2003, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale

- n. 178 del 2 agosto 2003), recante: «Proroga di termini e disposizioni

urgenti ordinamentali».

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Riassunto


Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2003), coordinato con la legge di conversione 1< agosto 2003, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2003), recante: >Proroga di termini e disposizioni urgenti ordi...

Avvertenza

Il testo del >decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 coordinato con la >legge di conversione 1° agosto

2003, n. 200 qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. l5, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, e' prorogata fino al 30 giugno 2004.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione)

«1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003.».

Art. 1-bis.

Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia (( 1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n.

289, le parole: «30 settembre 2003» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» della stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

)) Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui pubblicata

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n.

449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'imm...

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