Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione"

Riassunto


Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.

457, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 1998, n.

30, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei

trasporti e l'incremento dell'occupazione"

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Riassunto


Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione"

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.

457 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 31

dicembre 1997), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio

1998, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del

28 febbraio 1998), recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo

del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione".

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto dal Ministero di

grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione

dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Reppubblica italiana, approvato con D.P.R. 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate

dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con

caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((. . .))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Art. 1.

Istituzione del Registro internazionale

1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione

internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel

quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del

Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite

esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e' diviso in tre

sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi

dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo

143 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7;

b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del

comma 1, lettera b), dell'articolo 143 del codice della navigazione;

e) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di

sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del

comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a

seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di

altri Paesi dell'Unione europea.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto

degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni

sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui

agli articoli 2 e 3.

4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale

le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le

navi da pesca e le unita' da diporto.

5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono

effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva

di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito

dall'articolo 7.

Riferimenti normativi:

- L'art. 143, comma 1, lettere a) e b), del

codice della navigazione cosi' dispone:

"Art. 143 (Nazionalita' dei proprietari di navi

italiane). - Rispondono ai requisiti di nazionalita'

richiesti per l'iscrizione delle matricole o nei registri

indicati dagli articoli 146 e 148 le navi appartengono,

per una quota superiore a dodici carati:

a) a cittadini italiani;

b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private".

- L'art. 145, comma 2, del codice della navigazione cosi'

recita:

"Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della

navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali

registri nazionali, le navi che risultino gia' iscritte in

un registro straniero ed in regime di sospensione a

seguito di locazione a scafo nudo".

- Il testo vigente dell'art. 224 del codice della

navigazione e' il seguente:

"Art. 224 (Riserva del cabotaggio e del servizio

marittimo). - Il cabotaggio trai porti della

Repubblica, nonche' il servizio marittimo dei porti,

delle rade e delle spiagge sono riservati alle navi

nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da

convenzioni internazionali".

Art. 2.

Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro

1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'articolo 1, con

accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei

lavoratori del settore (( comparativamente piu' rappresentative )) ,

relativo a ciascuna nave da iscrivere o gia' iscritta nel Registro

internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della

nave, puo' derogarsi a quanto disposto dall'articolo 318 del codice

della navigazione, come sostituito dall'articolo 7.

(( In ogni caso dovranno...

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