DECRETO 30 giugno 2003, n. 221 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio

Gazzetta Ufficiale numero 192, 20 Agosto 2003Serie Generale › MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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Riassunto


Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge

5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.

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Riassunto


DECRETO 30 giugno 2003, n. 221 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558; Visto l'articolo 17 della >legge 5 marzo 2001,

n. 57; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commi 3 e 4; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003, n. 425/03; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 19218 del 3 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per

a) Camera di commercio: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) Registro delle imprese: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; c) Rea: il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; d) Ufficio del registro delle imprese: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA; e) Commissione provinciale per l'artigianato: la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443; f) Albo delle imprese artigiane: l'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; g) Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, reca

«Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, reca: «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-...

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