Regolamento (CE) n. 260/2007 del Consiglio, del 9 marzo 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

DOUEIT, 13 Marzo 2007Serie L

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Regolamento (CE) n. 260/2007 del Consiglio, del 9 marzo 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

I (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE) N. 260/2007 DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) ('regolamento di base'), in particolare l'articolo 9, vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE (1) Con il regolamento (CE) n. 1350/2006 (2) ('regolamento provvisorio') la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno, attualmente classificabili ai codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 00 (codici NC dal 1o gennaio 2007), originari della Repubblica popolare cinese ('RPC').

(2) Si ricorda che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 ('periodo dell'inchiesta' o 'PI'). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e la fine del periodo dell'inchiesta ('periodo in esame').

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO (3) A seguito dell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della RPC, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto inoltre la possibilità di essere sentite.

(4) La Commissione ha contin...

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