L'obbligo di riserva degli spazi per parcheggio nelle nuove costruzioni (previsto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765)

Archivio delle locazioni e del condominioNumero 1-2003, Gennaio 2003

Legato come :

Riassunto


1. Introduzione. 2. La disciplina legislativa. 2.1 L'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765; 2.2 L'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; 2.3 L'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 10. 3. Il regime giuridico. 3.1 La ratio della legge; 3.2 Qualificazione, individuazione e asservimento dell'area; 3.3 La localizzazione; 3.4 Il vincolo di destinazione e la sua natura; 3.5 Inderogabilità della norma, indisponibilità e imprescrittibilità del diritto; 3.6 I beneficiari della norma; 3.7 Modalità per la fruizione del diritto; 3.8 Esclusione della possibilità di trasformazione dell'area in parcheggio ad uso pubblico. 4. La violazione della norma. 4.1 La nullità parziale dell'atto di vendita; 4.2 La facoltà di deroga e la condizione alla quale è subordinata; 4.3 L'obbligo del venditore di garantire la permanenza dell'effettività del vincolo; 4.4 Il diritto dell'acquirente di ottenere l'integrazione dell'atto; 4.5 L'esclusione della facoltà di rinunzia. 5. La richiesta di cessione della quota dell'area e le conseguenze di natura economica derivanti dall'integrazione dell'atto. 5.1 ... nei confronti del costruttore-venditore che è rimasto proprietario dell'area; 5.2 ... e nei confronti del terzo divenutone proprietario. 6. Osservazioni conclusive.

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Riassunto


L'obbligo di riserva degli spazi per parcheggio nelle nuove costruzioni (previsto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765)

1. Introduzione

Sono trascorsi oltre trenta anni dalla entrata in vigore della norma che mi appresto ad esaminare, e la intensità del traffico degli autoveicoli nelle città è aumentata notevolmente. Il tempo trascorso non è, quindi, servito a far venire meno o diminuire le problematiche connesse alla interpretazione ed applicazione della legge, come risulta dal numero davvero rilevante delle sentenze pronunziate dai giudici di merito e dalla Corte di Cassazione e degli interventi della dottrina, con particolare riferimento agli ultimi due decenni. La disposizione non ha prodotto gli effetti che il legislatore si era proposto di raggiungere.

In tempi molto recenti, anche con riferimento all'aumento dell'inquinamento atmosferico, conseguente alla circolazione degli autoveicoli nei centri abitati, è stata prospettata da più parti la necessità di una modifica della normativa vigente in materia di parcheggi.

Ho ritenuto quindi, opportuno procedere ad un esame, il più dettagliato possibile, della elaborazione interpretativa della norma, allo scopo di accertare se nell'applicazione della stessa è stata rispettata la volontà del legislatore.

Si tratta di una rassegna delle sentenze e note di commento alle stesse, nonché articoli di studiosi, richiamati con indicazione, in nota, della fonte e con la trascrizione, ove opportuno, di consistenti parti dei documenti stessi, a cui seguono: la evidenziazione delle lacune legislative e le relative proposte di modifica della legge.

2. La disciplina legislativa

La prima disposizione emanata in materia risulta essere l'art. 2 della legge 15 novembre 1868, n. 4697 (Regolamento di polizia stradale e per garantire la libertà di circolazione e la materiale sicurezza del passaggio) con la quale si disponeva che "i veicoli a ruote, i cavalli ed altri animali, nelle loro fermate dovranno collocarsi in modo da lasciare libera al passaggio la metà della larghezza stradale. Ove la strada sia così angusta che la metà di essa non basti al passaggio dei veicoli, è proibita la fermata, anche breve quando non sia assolutamente necessaria per riparare sul posto qualche sconcerto (sic!)".

Con il R.D. 28 luglio 1901, n. 416, furono, poi, dettate specifiche norme per la circolazione delle auto sulle strade ordinarie e con la legge 30 giugno 1912, n. 379, le prime norme sulla circolazione delle automobili, a cui seguirono il primo Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (c.d. Codice della strada) e poi, ancora, tutta la enorme quantità di provvedimenti successivi resisi necessari per adeguare la legislazione al crescente sviluppo tecnico del mezzo di trasporto costituito dall'automobile e alla conseguente crescita del numero di autoveicoli circolanti.

2.1 L'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765

La norma di cui sopra ha modificato la legge urbanistica, al tempo in vigore, (legge 17 agosto 1942, n. 1150) disponendo che all'art. 41 è aggiunto un ulteriore comma, indicato con il numero sexies, secondo il quale "nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati spazi per parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato ogni dieci metri cubi di costruzione".

La disposizione, che è stata definita una novità nell'ambito della materia urbanistica, non è tale, almeno in senso assoluto. A ben vedere, infatti, la disposizione medesima non fa altro che confermare il principio contenuto nella prima legge, adeguandolo, nella forma, alla terminologia più recente e facendo riferimento al termine tecnico "parcheggio" nel frattempo entrato a far parte del linguaggio comune, essendo evidente che l'obbligo della riserva di spazi per parcheggio, trova il suo fondamento nelle stesse esigenze indicate nella prima legge.

Prima della emanazione della legge n. 765/1967, non esistevano norme specifiche sulla disciplina dei parcheggi (privati).

Le disposizioni in essa contenute hanno, quindi, lo scopo di porre rimedio, per quanto possibile, all'incremento considerevole del traffico, specialmente nelle grandi città.

Prima di procedere all'esame delle modifiche apportate, sembra opportuno individuare quali sono le esigenze di disponibilità di spazio che comporta la proprietà e/o l'uso di un autoveicolo, o meglio di una autovettura (perché per gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose, esiste una diversa e più appropriata disciplina, che qui non interessa). Ciò nella considerazione che non ci si può limitare a prendere in esame soltanto la circolazione connessa all'uso dello stesso, ma si deve tenere conto che ci sono momenti e tempi in cui il mezzo non viene u...

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