Regolamento (CE) n. 1610/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché...

Riassunto


Regolamento (CE) n. 1610/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché...

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 7.8.2001L 212/12

DIRETTIVA 2001/55/CE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 2, lettere a) e b), vista la proposta della Commissione (1 ), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), visto il parere del Comitato delle regioni (4), considerando quanto segue:

(1) L'elaborazione di una politica comune nel settore dell'asilo che preveda un comune regime europeo di asilo costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo, perseguito dall'Unione europea, della graduale realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente protezione nell'Unione europea.

(2) I casi di afflusso massiccio di sfollati che non possono ritornare nel loro paese d'origine hanno assunto proporzioni più gravi negli ultimi anni in Europa. In tali casi può essere necessario istituire un dispositivo eccezionale che garantisca una tutela immediata e transitoria a tali persone.

(3) Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità hanno espresso preoccupazione per la situazione degli sfollati nell'ambito delle conclusioni relative agli sfollati a causa del conflitto nell'ex Jugoslavia adottate dai ministri competenti per l'immigrazione nelle riunioni tenute a Londra il 30 novembre ed il 1o dicembre 1992 ed a Copenaghen il 1o e 2 giugno 1993.

(4) Il Consiglio ha adottato, il 25 settembre 1995, una risoluzione relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati (5 ), ed il 4 mar...

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