Indirizzo della Banca centrale europea, dell'11 maggio 2000, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea relativi a bilancia dei pagamenti, schema delle riserve internazionali e posizione patrimoniale sull'estero (BCE/2000/4)





Riassunto


Indirizzo della Banca centrale europea, dell'11 maggio 2000, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea relativi a bilancia dei pagamenti, schema delle riserve internazionali e posizione patrimoniale sull'estero (BCE/2000/4)

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee23.6.2001 L 168/25

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) BANCA CENTRALE EUROPEA INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA dell'11 maggio 2000 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea relativi a bilancia dei pagamenti, schema delle riserve internazionali e posizione patrimoniale sull'estero (BCE/2000/4) (2001/476/CE) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato 'statuto'), in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3, considerando quanto segue:

(1) Per l'espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) deve compilare statistiche di bilancia dei pagamenti mensili, trimestrali e annuali complete e attendibili, statistiche mensili indicanti l'ammontare in essere delle riserve ufficiali e statistiche annuali relative alla posizione patrimoniale sull'estero, indicanti le voci principali che incidono sulla situazione monetaria e sui mercati valutari degli Stati membri partecipanti, questi ultimi considerati come un unico territorio economico.

(2) In conformità alle disposizioni previste dallo statuto, al fine di assolvere i compiti dell'SEBC la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. Ai sensi dell'articolo 5.2 dello statuto, le BCN svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1 del medesimo.

(3) Conformemente al considerando 12 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1 ), nei primi anni di esistenza dell'area della moneta unica potrebbe risultare necessario, sulla base di considerazioni di efficienza in termini di costi, che gli obblighi di segnalazione statistica della BCE debbano essere assolti mediante il ricorso a procedure transitorie, dati i vincoli imposti agli attuali sistemi di raccolta. Ciò potrebbe comportare in particolare che, per il conto dei redditi da investimenti di portafoglio e il conto degli investimenti di portafoglio della bilancia dei pagamenti nonché per la posizione patrimoniale sull'estero, i dati sulle posizioni e sulle operazioni sull'estero degli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, possano essere compilati utilizzando tutte le posizioni o le operazioni tra i residenti di uno Stato membro partecipante e i residenti di altri paesi.

(4) I dati sulle posizioni e le operazioni relative alle attività e/o passività dei residenti degli Stati membri partecipanti nei confronti dei residenti di altri Stati membri partecipanti continueranno ad essere segnalati dopo l'inizio della terza fase dell'unione economica e monetaria in conformità agli obblighi nazionali o alla prassi consolidata. Tali informazioni sono necessarie, nei primi anni di esistenza dell'area della moneta unica, per l'adempimento degli obblighi statistici della BCE. Detto compito non rappresenta un onere di segnalazione supplementare per i soggetti segnalanti.

(5) La classificazione geografica definitiva delle controparti richiesta in relazione ai dati sulla posizione patrimoniale sull'estero da fornire entro le scadenze stabilite nell'allegato III del presente indirizzo sarà definita dalla BCE nel corso del 2001. La scadenza e la classificazione geografica definitiva delle controparti richieste in relazione ai dati di bilancia dei pagamenti saranno...

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