DECRETO 7 Settembre 2007 , n. 174 - Regolamento recante disposizioni in materia di SIIQ (societa' di investimento immobiliare quotate), in attuazione dell'articolo 1, comma 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riassunto


DECRETO 7 Settembre 2007 , n. 174 - Regolamento recante disposizioni in materia di SIIQ (societa' di investimento immobiliare quotate), in attuazione dell'articolo 1, comma 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di regime opzionale speciale civile e fiscale per le societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, svolgenti in via prevalente attivita' di locazione immobiliare;

Visto, in particolare, il comma 125 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che prevede limiti e condizioni ricorrendo i quali il regime speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attivita' di locazione immobiliare in via prevalente;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 21 maggio 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3/10699 del 25 giugno 2007;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nel presente regolamento, si intende per:

a) "SIIQ": una societa' per azioni residente, le cui azioni siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati, svolgente, secondo i criteri di prevalenza previsti dall'articolo 1, comma 121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 6 del presente regolamento, le attivita' indicate alla successiva lettera c) e che opti per il regime speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 119 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) "SIINQ": una societa' per azioni residente non quotata, svolgente, secondo i criteri di prevalenza previsti dall'articolo 1, comma 121, della citata legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 6 del presente regolamento, le attivita' indicate alla successiva lettera c), controllata da una SIIQ che abbia i requisiti per il consolidamento di cui agli articoli 117, comma 1, e 120 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i cui diritti di voto e di partecipazione agli utili siano posseduti per almeno il 95 per cento dalla stessa controllante o da altre SIIQ e che eserciti l'opzione congiunta per il regime speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 125 della legge n. 296 del 2006;

c) "gestione esente": l'attivita' di locazione di immobili posseduti a titolo di proprieta', di usufrutto o di altro diritto reale, nonche' in base a contratti di locazione finanziaria; l'attivita' di locazione derivante dallo sviluppo del compendio immobiliare; il possesso di partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali, in altre SIIQ o in SIINQ;

d) "gestione imponibile": le attivita' diverse da quelle indicate alla lettera c) o aventi ad oggetto beni diversi da quelli iv...

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