Nuovo sistema risarcitorio e codice delle assicurazioni

Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradaliNumero 5-2007, Maggio 2007

Legato come :

Riassunto


Prima parte.

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Riassunto


Nuovo sistema risarcitorio e codice delle assicurazioni

Prima parte

L'entrata in vigore, avvenuta il primo gennaio 2006, del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, in G.U. n. 239 del 13 ottobre 2005 - S.O. n. 163, rubricato Codice delle Assicurazioni private (di seguito, per semplicità, Codice) ha comportato un riassetto quasi totale in materia di assicurazioni.

Il Codice ha da subito alimentato numerosi dibattiti in seno alla dottrina più attenta (v. A. DONATI - G. VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Giuffrè 2006; F. MARTINI, M. RIDOLFI, Codice delle Assicurazioni private e leggi collegate, Il Sole 24 Ore 2006; G. GIORGIO, Codice delle Assicurazioni, Maggioli 2006; L. FARENGA, Diritto delle assicurazioni private - Aggiornato al nuovo Codice delle Assicurazioni, Giappichelli 2006; M. BIN, Codice delle Assicurazioni - La nuova disciplina delle assicurazioni dopo il D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, Giuffrè 2006; M. CRISCUOLO, La r.c. auto dopo la riforma delle assicurazioni, Simone 2006; M. CROCITTO, Commentario al Codice delle Assicurazioni private , Halley 2006; M. MAMBRETTI, L'assicurazione obbligatoria di rca e la ripartizione della responsabilità, Giappichelli 2006; S. AMOROSINO, L. DESIDERIO, Il nuovo Codice delle Assicurazioni - Commento sistematico, Giuffrè 2006; S. LANNA, Diritto delle assicurazioni private - Aggiornato al Codice delle Assicurazioni private (D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209), SIMONE 2006; G. GALLONE, Il danno alla persona e alle cose nell'assicurazione per la r.c.a., I, Torino 2005; L. FARENGA, Il Codice delle Assicurazioni, La Tribuna 2005; M. BIN, Commentario al Codice delle Assicurazioni, Cedam 2005) pur essendo i principi e i criteri direttivi propri della legge delega n. 229/2003 condivisibili (tra gli altri: adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli; la salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese assicurative; razionalizzazione dell'intero sistema assicurativo).

Non solo. Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato (v. parere, 14 febbraio 2005, n. 11603 - Presidente Cossu - avente ad oggetto «Schema di decreto legislativo recante "Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni. Codice delle Assicurazioni"») «lo schema in oggetto non sembra sfruttare in pieno le potenzialità della delega, che come si è detto consentono comunque un intervento di riforma sostanziale e non solo di riordino formale. Va, infatti, ribadito come... l'operazione del Governo non mira tanto ad una effettiva semplificazione della materia - che non viene peraltro evidenziata né dalla relazione né dallo schema di articolato - ma si limita piuttosto ad una raccolta organica delle norme del settore e ad alcune, certamente rilevanti, innovazioni richieste dalla delega (come, ad esempio, quelle relative all'accresciuta competenza sul piano normativo dell'Isvap...)».

Tra le voci particolarmente critiche rispetto al Codice si segnala quella dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana che in più occasioni ha avuto modo di evidenziare criticità e contraddizioni insite nella riforma soprattutto avuto riguardo al nuovo ruolo assegnato al professionista forense nella particolare procedura che va sotto il nome di «risarcimento diretto» (art. 149 Codice).

Tale procedura rappresenta la maggiore novità sottesa al Codice e, contestata integralmente dai più, e caldeggiata da pochi, la stessa è oggi operativa grazie al regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 («Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni private», in G.U., 28 agosto 2006, n. 199).

Molti i punti su cui riflettere avuto riguardo non solo alle singole disposizioni del Codice e alle singole disposizioni del decreto di attuazione ma anche con riferimento al coordinamento tra le norme di cui alle due fonti.

Si pensi, invero, che mentre l'art. 149, secondo comma, Codice fa espresso riferimento al «conducente non responsabile», quella di cui all'art. 5, primo comma, del decreto di attuazione permette la richiesta di risarcimento diretto anche al «danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro».

Dubbi sorgono poi anche con riferimento all'Allegato A al D.P.R. n. 254 che, come noto, detta i criteri di determinazione del grado di responsabilità così ponendosi in contrasto con la norma di cui all'art. 2054 c.c. e, quindi, con il sistema di presunzione di pari responsabilità ivi previsto al secondo comma.

Venendo ora ad una più approfondita lettura dell'art. 149, occorre preliminarmente precisare come tale norma prescriva in capo ai danneggiati ...

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