Riassunto


Sommario

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee20. 2. 98 L 50/1

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 393/98 DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1998 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE (1) Con il regolamento (CE) n. 1732/97 (2) della Commissione (in appresso denominato 'il regolamento sui dazi provvisori') sono stati imposti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti (stainless steel fasteners, in appresso abbreviati 'SSF') di cui ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30 originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO (2) Dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie, alcune parti interessate hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni.

(3) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le loro osservazioi dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(6) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, prese in considerazione ai fini delle conclusioni definitive.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (7) Ai fini delle conclusioni preliminari, la Commissione ha considerato gli SSF prodotti e venduti in India, Malaysia, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia e quelli esportati nella Comunità dai paesi interessati, nonché quelli prodotti e venduti nella Comunità da produttori comunitari prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato 'regolamento di base') in quanto hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi.

(8) Alcuni esportatori hanno nuovame...

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