Riassunto
Sommario
I (Atti per i quali la pubblicazione eÁ una condizione di applicabilitaÁ) REGOLAMENTO (CE) N. 1072/1999 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 1999 che modifica gli allegati I, II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITAÁ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la ComunitaÁ europea, visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2798/98 della Commissione (2 ), in particolare l'articolo 2 dell'allegato VII e l'articolo 19, (1) considerando che nella nomenclatura combinata applicabile dal 1o gennaio 1999 sono state introdotte alcune modifiche;
(2) considerando che il Consiglio ha deciso con decisione 98/678/CE (3 ) di applicare su base provvisoria l'accordo tra la ComunitaÁ europea e la Repubblica democratica popolare del Laos sul commercio dei prodotti tessili;(3) considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 47/1999 del 22 dicembre 1998, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan (4 );(4) considerando che con decisione 1999/36/CE (5 ) il Consiglio ha deciso di applicare su base provvisoria l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la ComunitaÁ europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili;(5) considerando che l'accordo sul commercio dei prodotti tessili (non contemplato dall'accordo bilaterale AMF) con la Repubblica popolare cinese (6 ) eÁ stato applicato a partire dal 1o gennaio 1995 per un periodo di due anni, eÁ stato in seguito esteso automaticamente per periodi successivi di un anno e saraÁ pertanto applicabile nel 1999;(6) considerando che, in seguito a una richiesta dell'industria europea, eÁ giustificato stabilire limiti quantitativi per il 1999 riguardanti la reimportazione nella ComunitaÁ di alcuni prodotti tessili (categorie 159 e 161) originari della Repubblica popolare cinese dopo essere stati sottoposti a operazioni di perfezionamento passivo in tale paese; che le importazioni dirette di prodotti tessili delle categorie 159 e 161 sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3030/93.(7) considerando che tutti gli elementi citati rendono necessario modificare le pertinenti sezioni degli allegati I, II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 per tener conto di tali modifiche, applicabili all'importazione nella ComunitaÁ di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi ai sensi dell'articolo 19 del regolamento summenzionato;(8) considerando che al fine di garantire che la ComunitaÁ rispetti i propri obblighi internazionali delle misure previste dal presente regolamento devono essere applicate a partire dal 1o gennaio 1999;(9) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i tessili, (1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.(2 ) GU L 353 del 29.12.1998, pag. 1.(3 ) GU L 321 del 30.11.1998, pag. 41.(4 ) GU L 12 del 16.1.1999, pag. 1.(5) GU L 12 del 16.1.1999, pag. 27. (6) GU L 104 del 6.5.1995, pag. 1.28.5.1999 L 134/1Gazzetta ufficiale delle ComunitaÁ europeeIT HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:Articolo 1Il regolamento (CEE) n. 3030/93 eÁ modificato come segue:1) L'allegato I eÁ sostituito dall'allegato 1 del presente regolamento.2) L'allegato II eÁ sostituito dall'allegato 2 del presente regolamento.3) Nell'allegato III, l'articolo 28 eÁ sostituito dal testo seguente:'Articolo 281. La licenza d'esportazione di cui agli articoli 11 e 19 nonche' il certificato d'origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese, in francese o in spagnolo.2. Se i documenti in questione sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi ad inchiostro e in carattere stampatello.3. Il formato delle licenze d'esportazione o dei documenti equivalenti e dei certificati d'origine eÁ di 210297 mm (1). La carta eÁ bianca, trattata con turapori, del peso minimo di 25 grammi al m2 e senza pasta meccanica (2). I documenti hanno un fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici (3).4. Le competenti autoritaÁ comunitarie accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione, conformemente al presente regolamento.5. Ciascuna licenza d'esportazione o documento equivalente ed il certificato d'origine devono recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerli (4).6. Detto numero si compone dei seguenti elementi (5):Ð due lettere che identificano il paese esportatore come segue:Ð Argentina = AR Ð Armenia = AM Ð Azerbaigian = AZ Ð Bangladesh = BD Ð Bielorussia = ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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Documenti citati
- Reglamento (CEE) nº 3030/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de algunos productos textiles originarios de países terceros, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 27/2002 de la Comisión Lista de miembros de la Organización Mundial del Comercio
- Regolamento (CE) n. 2798/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
- Regolamento (CE) n. 47/1999 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan
- Regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione, del 10 maggio 1999, che modifica gli allegati I, II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
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