Riassunto


Sommario

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1998 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso IV/M.1157 Skanska/Scancem) [notificata con il numero C(1998) 3434] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/458/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'accordo sullo Spazio economico europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, lettera a), visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (1 ), modificato dal regolamento (CE) n.

1310/97 (2 ), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, vista la decisione della Commissione del 14 luglio 1998 di avviare il procedimento nel caso in questione, dopo aver dato alle parti interessate la possibilità di pronunciarsi sulle obiezioni sollevate dalla Commissione, sentito il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni (3 ), considerando quanto segue:

(1) Il 3 aprile 1998, la Commissione ha ricevuto una notifica riguardante una concentrazione mediante la quale l'impresa svedese Skanska AB (publ) (in prosieguo 'Skanska') ha acquisito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 (in prosieguo 'regolamento sulle concentrazioni') il controllo esclusivo dell'impresa svedese Scancem AB (publ) (in prosieguo 'Scancem') tramite l'acquisto di partecipazioni nel suo capitale. Le azioni sono state acquistate presso la Borsa di Stoccolma nel periodo compreso tra il 9 ed il 14 ottobre 1997.

(2) Il 7 maggio 1998, la notifica è stata dichiarata incompleta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.

447/98 della Commissione, del 1o marzo 1998, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (4 ). Informazioni complete sono pervenute il 12 giugno 1998 e, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 447/98, la notifica ha quindi acquisito efficacia il 15 giugno 1998.

(3) Dopo aver esaminato la notifica, la Commissione ha concluso che l'operazione notificata rientra nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni e potrebbe determinare o rafforzare una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso e nell'area coperta dall'accordo SEE. Pertanto, il 14 luglio 1998, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.(1 ) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

(2) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1.

(3 ) GU C 201 del 16.7.1999. (4 ) GU L 61 del 2.3.1998, pag. 1.

16.7.1999 L 183/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT

I. LE PARTI (4) Skanska opera nel settore edile, nella produzione e distribuzione di materiali da costruzione e nella gestione di beni immobili. Le sue attività principali sono concentrate in Svezia, Danimarca, Germania, Finlandia, Norvegia e negli Stati Uniti.

(5) Scancem si occupa della produzione e distribuzione di materiali da costruzione, in particolare cemento ed altri materiali a base di minerali. Le sue attività principali sono localizzate in Svezia, Norvegia, Finlandia, nel Regno Unito e in Danimarca.

II. L'OPERAZIONE A. Contesto (6) Il 2 ottobre 1995, Skanska ed Aker RGI(5 ) (in prosieguo 'Aker') hanno concluso un'operazione in virtù della quale Euroc AB, impresa produttrice di cemento operante in Svezia e Finlandia, ha rilevato le attività di Aker nel settore del cemento e dei materiali da costruzione.

Negli accordi che hanno portato alla conclusione dell'operazione, sia Skanska che Aker hanno svolto un ruolo determinante. Aker ha ricevuto in pagamento in parte azioni Euroc di nuova emissione, in parte denaro in contanti, utilizzato per acquistare tutte le azioni Euroc in precedenza detenute dall'impresa finlandese Partek (6 ).

A seguito dell'operazione, Aker ha acquisito il 33,3% delle azioni e dei diritti di voto di Euroc. Data l'esistenza di un diritto di opzione risultante da un accordo del 1993 tra Skanska e Partek relativamente alle rispettive partecipazioni in Euroc, condizione necessaria affinché Aker potesse rilevare la partecipazione di Partek era la rinuncia da parte di Skanska ad esercitare su tali azioni il diritto di opzione spettantele in virtù dell'accordo citato. Skanska ha acconsentito alla vendita ad Aker delle azioni detenute da Partek e, al tempo stesso, ha portato la propria partecipazione in Euroc allo stesso livello di quella di Partek acquistando la maggior parte delle azioni detenute dall'impresa svedese Robur (l...

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