Riassunto
Sommario
II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1999 relativa agli aiuti di Stato corrisposti dal governo spagnolo all'impresa Hijos de Andrés Molina SA (HAMSA) [notificata con il numero C(1999) 41] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/484/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi di tale articolo, considerando quanto segue:
I. PROCEDURA (1) Con lettera del 1o luglio 1996, la Rappresentanza permanente della Spagna presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, l'adozione di misure di aiuto a favore dell'impresa Hijos de Andrés Molina SA (in prosieguo 'HAMSA'). Essendo stati corrisposti prima della notifica, questi aiuti sono stati riportati sul registro degli aiuti non notificati.(2) Con lettera SG(97) D/3294, del 29 aprile 1997, la Commissione ha informato il governo spagnolo della propria decisione di avviare nei confronti degli aiuti in questione la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, con riferimento agli aiuti accordati alla HAMSA, che rientravano nel quadro di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e non sembrava potessero beneficiare di alcuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.(3) Nel quadro del procedimento di cui al considerando 2, la Commissione ha invitato il governo spagnolo a presentare le sue osservazioni.(4) Tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (1 ), la Commissione ha altresì invitato i governi degli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni.(5) La Spagna ha presentato le proprie osservazioni con lettere del 4, 11 e 23 luglio 1997 e del 21 agosto 1997.Attraverso di esse, la Commissione è venuta a conoscenza di altri aiuti di Stato corrisposti alla HAMSA.(6) Con lettere del 27 gennaio, 6 febbraio, 26 maggio, 28 maggio e 22 luglio 1997, alcuni terzi interessati hanno presentato le loro osservazioni, che sono state trasmesse al governo spagnolo con lettera del 13 gennaio 1998.Con lettera del 16 marzo 1998, il governo spagnolo ha presentato le proprie osservazioni sulle osservazioni dei terzi.(7) Con lettera SG(97) D/8336 del 10 ottobre 1997, la Commissione ha informato il governo spagnolo della sua decisione di estendere il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, a tutti gli aiuti corrisposti alla HAMSA successivamente alla lettera della Commissione del 29 aprile 1997, che rientravano nel quadro di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e non sembrava potessero beneficiare di alcuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.(1 ) GU C 196 del 26.6.1997, pag. 10.26.7.1999 L 193/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT (8) Nel quadro dell'estensione del procedimento di cui al punto 7, la Commissione ha invitato il governo spagnolo a presentare le sue osservazioni.(9) Tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(1 ), la Commissione ha altresì invitato i governi degli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni.(10) La Spagna ha presentato alcune osservazioni con lettera del 19 dicembre 1997. Alcuni terzi interessati hanno presentato le loro osservazioni con lettere del 15 dicembre e 23 dicembre 1997. Tali osservazioni sono state trasmesse al governo spagnolo con lettera del 13 gennaio 1998. Con lettere del 2 marzo, 16 marzo, 16 luglio, 8 settembre e 21 ottobre 1998, le autorità spagnole hanno trasmesso le proprie osservazioni sulle osservazioni presentate dai terzi interessati, insieme ad altre informazioni.II. DESCRIZIONE DELLE MISURE (11) La notifica delle autorità spagnole in data 1o luglio 1996 si riferisce agli aiuti corrisposti alla HAMSA fra il 5 maggio 1995 e il giugno 1996. Secondo tali autorità, si tratterebbe di uno specifico caso relativo all'aiuto N 462/94, autorizzato dalla Commissione con lettera del 20 febbraio 1995. Ora, l'aiuto N 462/94 istituisce un regime di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione che può essere applicato solamente alle PMI. Gli aiuti alle altre imprese avrebbero dovuto essere notificati alla Commissione in precedenza e caso per caso. Considerato il suo fatturato (7 612 milioni di ESP nel 1994) e il numero di dipendenti (632 unità al 31 dicembre 1994), la HAMSA non può essere considerata una PMI. (2 ) (12) Fra il maggio 1995 e il giugno 1996, secondo la notifica delle autorità spagnole, la HAMSA ha beneficiato dei seguenti aiuti, corrisposti dall'Instituto de Fomento de Andalucìa (in prosieguo 'IFA'), dipendente dal governo regionale andaluso:a) aiuti al salvataggio, conces...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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