Riassunto


Sommario

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1227/2000 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e gli articoli 10, 15, 23 e 80, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (2 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 (3 ), con effetto dal 1o agosto 2000 contiene, al titolo II, disposizioni sul potenziale produttivo. È ora opportuno completare tale quadro normativo mediante l'adozione di disposizioni di applicazione e l'abrogazione dei regolamenti vigenti in materia, segnatamente il regolamento (CEE) n. 2314/72 (4 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2462/93 (5 ), il regolamento (CEE) n.

940/81 (6 ), il regolamento (CEE) n. 3800/81 (7 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2548/1999 (8 ), il regolamento (CEE) n. 2729/88 (9 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2182/97 (10 ), il regolamento (CEE) n. 2741/89 (11 ) e il regolamento (CEE) n.

3302/90 (12 ).

(2) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n.

1493/1999, gli Stati membri possono emanare norme nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti o reimpianti di viti o di sovrainnesti rispetto a quelle stabilite nel titolo II di detto regolamento che contempla l'imposizione di tali norme per quanto riguarda la concessione, il trasferimento e l'utilizzazione dei diritti di impianto.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione, per le superfici di cui alle lettere da a) a

d) dello stesso paragrafo, a produrre vino da commercializzare, subordinatamente ad opportuni controlli. È necessario specificare le modalità relative alle domande e alla data effettiva di regolarizzazione, in particolare prevedere l'effettiva esecuzione della regolarizzazione in casi giustificati, in particolare concedendo l'autorizzazione dalla data della domanda, garantendo al tempo stesso che i produttori non traggano vantaggio da domande non giustificate. Occorre inoltre che eventuali diritti di impianto utilizzati nel processo di regolarizzazione siano validi alla data della domanda.

(4) L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n.

1493/1999 prevede l'estirpazione obbligatoria delle superfici piantate in violazione delle norme di limitazione di impianto. I prodotti vitivinicoli elaborati a partire da uve provenienti da tali superfici prima della relativa estirpazione non devono perturbare l'equilibrio del mercato e devono quindi essere distillati.

(5) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.

1493/1999 prevede la concessione di diritti di nuovo impianto in caso di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità. I diritti di nuovo impianto non devono essere superiori a quelli necessari per l'impianto di una superficie eq...

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