Riassunto


Sommario

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee25.7.2000 L 185/1

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1603/2000 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1 ), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3, vista la proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO 1. Misure in vigore (1) Nel febbraio 1994, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti [regolamento (CE) n. 229/94 (2)]. I dazi sono stati istituiti sotto forma di dazi variabili basati su un prezzo minimo per i tre tipi di etanolamina, ossia monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEA) e trietanolamina (TEA).

2. Domanda di riesame (2) A seguito della pubblicazione, il 23 luglio 1998 (3 ), di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America, la Commissione ha ricevuto, in conformità dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso 'regolamento di base'), una domanda di riesame delle misure in questione, ossia una richiesta di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio.

(3) La domanda è stata presentata il 30 ottobre 1998 dal CEFIC (Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique) per conto di produttori comunitari la cui produzione complessiva rappresentava una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di etanolamina.

(4) Il CEFIC ha affermato che la scadenza delle misure avrebbe comportato con ogni probabilità il persistere o la reiterazione, in misura sempre maggiore, del dumping e del pregiudizio subiti dall'industria comunitaria, e che era giustificato procedere ad un riesame delle misure, ritenute prive di efficacia. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti, la Commissione ha aperto un'inchiesta (4) ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base. Pertanto, l'inchiesta non riguardava soltanto le po...

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