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IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee13.10.2000 L 259/1
I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2263/2000 DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sostanze cromogene nere originarie del Giappone IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, considerando quanto segue:A. PROCEDIMENTO 1. Apertura (1) Il 24 luglio 1999, con due avvisi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2) (gli 'avvisi di apertura'), la Commissione ha annunciato l'apertura di due procedimenti antidumping relativi alle importazioni nella Comunità, rispettivamente, di One Dye Black 1 (in appresso 'ODB-1') e di One Dye Black 2 (in appresso 'ODB-2') originarie del Giappone.(2) I procedimenti sono stati avviati in seguito a due denunce presentate nel giugno 1999 dal CEFIC (Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica -- European Chemical Industry Council) per conto della Ciba Specialty Chemicals plc, che rappresenta la totalità della produzione comunitaria, rispettivamente, di ODB-1 e di ODB-2, due sostanze cromogene nere. Le denunce contenevano elementi di prova di pratiche di dumping relative ai prodotti citati e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura dei procedimenti.2. Inchiesta (3) La Commissione ha informato ufficialmente il produttore comunitario denunziante e la sua associazione rappresentativa nella Comunità, gli esportatori, i produttori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore interessato in merito all'apertura dei procedimenti; ha dato inoltre alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro i limiti stabiliti dagli avvisi di apertura.(4) Un produttore/esportatore del paese interessato e il produttore comunitario hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato e hanno chiarito i motivi particolari della domanda di audizione sono state sentite.(5) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito negli avvisi di apertura. Ha ricevuto risposte dall'unico produttore comunitario, da sei utilizzatori di ODB-1 e/o di ODB-2, da un gruppo di importatori collegati a un esportatore giapponese e da due società aventi sede in Giappone.(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).(2 ) GU C 213 del 24.7.1999, pag. 2 e pag. 3. IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 13.10.2000L 259/2 (6) Nessuno dei produttori/esportatori ha collaborato all'inchiesta. Di conseguenza, le conclusioni sono state determinate in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso: 'il regolamento di base'). In mancanza di una risposta adeguata, e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base, non sono state svolte visite di verifica presso le sedi di alcun produttore/esportatore o importatore collegato.(7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il pregiudizio e l'interesse comunitario e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:a) Produttore comunitario -- Ciba Specialty Chemicals plc, Macclesfield (Regno Unito) b) Utilizzatori nella Comunità -- Jujo Thermal Ltd, Eura (Finlandia) -- Torraspapel SA, Barcelona (Spagna) -- Zanders Feinpapiere AG, Bergisch Gladbach (Germania).(8) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1o luglio 1998 e il 30 giugno 1999 (di seguito denominato 'il periodo dell'inchiesta' o 'PI'). L'analisi delle tendenze rilevanti ai fini della determinazione del pregiudizio copriva gli anni dal 1o gennaio 1996 fino al termine del periodo dell'inchiesta (di seguito denominato 'il periodo in esame').3. Precisazione/ampliamento della definizione del prodotto in oggetto (9) Nel corso delle inchieste preliminari si è accertata l'esistenza di altre sostanze cromogene nere, diverse da ODB-1 e ODB-2, che sono risultate presentare le stesse caratteristiche chimiche e fisiche ...Ver el contenido completo de este documento
Documentos citados
- Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea
- Regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio, del 27 aprile 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea
- Regolamento (CE) n. 2263/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sostanze cromogene nere originarie del Giappone
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