Riassunto


Sommario

30.10.2000 IT L 277/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europee I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) DIRETTIVA 2000/63/CE DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 2000 recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA` EUROPEE, (3) Per tenere conto dello sviluppo tecnico, occorre modificare i requisiti di purezza stabiliti nella direttiva 96/77/ CE per il butilidrossianisolo (BHA). Di conseguenza è visto il trattato che istituisce la Comunità europea, necessario adattare detta direttiva.

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati (4) Occorre tenere conto delle specifiche e delle tecniche di membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti ali- analisi degli additivi che figurano nel Codex Alimentarius mentari destinati al consumo umano(1), modificata dalla redatto dal comitato misto FAO/OMS di esperti per gli direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), additivi alimentari (JECFA).

in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazio- (5) Se gli additivi alimentari sono preparati con metodi o ne umana, materiali di partenza significativamente diversi da quelli previsti nella valutazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana o se sono differenti da quelli menzioconsiderando quanto segue:

nati nella presente direttiva, devono essere sottoposti all'esame del comitato, che ne valuta la sicurezza con particolare riguardo ai requisiti di purezza.(1) E` necessario stabilire requisiti di purezza per tutti gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti che figurano nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformie del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli al parere del comitato permanente per i prodotti alimen-additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcorantari,ti(3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/72/CE(4).

(2) Nella direttiva 96/77/CE della Commissione, del HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(5), modificata dalla direttiva 98/86/ Articolo 1CE(6), sono indicati i requisiti di purezza per taluni additivi alimentari. E` opportuno completare tale direttiva con i requisiti di purezza per i restanti additivi alimentari La direttiva 96/77/CE è cosi` modificata:

menzionati nella direttiva 95/2/CE.

1) Nell'allegato, il testo riguardante l'E 320 -- butilidrossianisolo (BHA) viene sostituito dal testo dell'allegato I della(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

(2) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1. presente direttiva.

(3) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

(4) GU L 295 del 4.11.1998, pag. 18.

2) Nell'allegato, è inserito il testo dell'allegato II della presen-(5) GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1.

(6) GU L 334 del 9.12.1998, pag. 1. te direttiva.

L 277/2 IT 30.10.2000Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Articolo 2 Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu-legislative, regolamentari e amministrative necessarie per connità europee.formarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2000.

dagli Stati membri.

Per la Commissione 3. I prodotti immessi sul mercato o e...

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