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Sommario
I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2697/2000 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2000 relativo all'autorizzazione provvisoria di additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista, in particolare, la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1 ), modificata da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 1887/2000 (2 ) e qui di seguito denominata 'la direttiva', in particolare gli articoli 3, 9 e 9 I, considerando quanto segue:
(1) Gli articoli 9 E, paragrafo 1, e 9 I, paragrafo 1, della direttiva prevedono che possa essere concessa un'autorizzazione provvisoria di nuovi additivi o di nuove utilizzazioni di additivi per un determinato periodo.(2) L'articolo 4 della direttiva definisce la procedura per tale autorizzazione.(3) Gli articoli 9 E, paragrafi 2 e 3, e 9 I, paragrafo 1, della direttiva stabiliscono che la durata delle autorizzazioni provvisorie non possa essere superiore a quattro o cinque anni, tenuto conto della data della prima autorizzazione provvisoria. Se quest'ultima è stata concessa prima del 1o aprile 1998, la sua durata non può superare i cinque anni. Se invece è stata concessa dopo il 1o aprile 1998, la sua durata non può superare i quattro anni.(4) La prima autorizzazione provvisoria è concessa entro il 30 settembre dell'anno in corso o dell'anno successivo, e può poi essere prorogata ogni anno di un anno. Nel suo ultimo anno di validità, l'autorizzazione provvisoria può essere prorogata solo fino al giorno del quarto anno, o del quinto a seconda dei casi, corrispondente a quello in cui l'autorizzazione provvisoria è stata concessa per la prima volta.(5) Le autorizzazioni provvisorie attuali di molti additivi scadono il 30 settembre, ed è opportuno prorogarle di un anno fino al quarto o quinto anniversario, a seconda dei casi, della prima autorizzazione provvisoria, in modo che la data necessaria per un'autorizzazione di dieci anni o illimitata possa essere raggiunta (a seconda della natura dell'additivo in questione).(6) La proroga del periodo in cui valgono le autorizzazioni provvisorie dev'essere considerata un mero provvedimento amministrativo, che non implica una nuova valutazione degli additivi interessati.(7) Le autorizzazioni provvisorie concesse ai sensi del presente regolamento durano un periodo specifico, fatta salva la possibilità di ritirarle in qualunque momento, ai sensi degli articoli 9 M e 11 della direttiva. In particolare, le autorizzazioni per l'uso di antibiotici in qualità di additivi negli alimenti per animali sono attualmente sottoposte a riesame alla luce del fatto che il Regno di Svezia ne ha proibito l'uso sul proprio territorio sulla base dell'articolo 11 della direttiva, nonché in considerazione del parere del comitato scientifico direttivo sulla resistenza antimicrobica del 28 maggio 1999. La Commissione sta inoltre esaminando la questione più generale dell'uso di antibiotici come additivi negli alimenti per animali.(8) Alla luce dei dati presentati secondo opportuna procedura ed esaminati dagli Stati membri, sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione provvisoria, ai sensi delle norme di cui all'allegato, di nuovi usi degli additivi E 102 Tartrazina, E 110 Giallo tramonto FCF, E 131 Blu patentato V ed E 141 Complessi ramifici della clorofilla, appartenenti alla categoria dei 'Coloranti, ivi compresi pigmenti'.(9) In base ai dati presentati secondo la procedura ed esaminati dagli Stati membri, sono soddisfatte le condizioni per una nuova presentazione fisica, ai sensi delle norme di cui all'allegato, dei preparati enzimatici n. 7 e n. 8 precedentemente autorizzati in via provvisoria.(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.(2 ) GU L 227 del 7.9.2000, pag. 13.16.12.2000 L 319/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT (10) Le autorizzazioni provvisorie che scadono il 30 settembre 2000 per i preparati a base di microrganismi n. 1Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112) e n. 4 Bacillus cereus (ATCC 14893) dovrebbero essere rinnovate in via provvisoria entro il 20 febbraio 2001 per permettere la disponibilità di dati supplementari e per consentire che venga rivalutato l'aspetto sicurezza dei due ceppi in questione per quanto riguarda la produzione di tossine, secondo quanto richiesto nel Parere del comitato scientifico per l'alimentazione animale circa la sicurezza nell'utilizzazione dei bacilli nell'alimentazione animale, parere espresso il 17 febbraio 2000.(11) La Commissione ha consultato il comitato scientifico per l'alimentazione animale in merito alla sicurezza dei preparati enzimatici che figurano nell'allegato del presente regolamento, e il comitato ha espresso parere positivo nella sua Relazione del comitato scientifico per l'alimentazione animale circa l'utilizza...Ver el contenido completo de este documento
Documentos citados
- Regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi nell'alimentazione degli animali
- Regolamento (CE) n. 639/1999 della Commissione, del 25 marzo 1999, che concerne l'autorizzazione di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali
- Regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione, del 29 giugno 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali
- Directiva 97/72/CE de la Comisión de 15 de diciembre de 1997 por la que se modifica la Directiva 70/524/CEE del Consejo sobre los aditivos en la alimentación animal (Texto pertinente a los fines del EEE)
- Regolamento (CE) n. 2697/2000 della Commissione, del 27 novembre 2000, relativo all'autorizzazione provvisoria di additivi nell'alimentazione degli animali (1)
- Regolamento (CE) n. 1887/2000 della Commissione, del 6 settembre 2000, concernente l'autorizzazione temporanea di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali (1)
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