Riassunto
Sommario
IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee26.10.2001 L 282/1
I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2080/2001 DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mozzi per bicicletta a cambio interno originari del Giappone IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, considerando quanto segue:A. PROCEDURA 1. Apertura (1) Il 27 luglio 2000, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2) (qui di seguito denominato 'avviso di apertura'), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di mozzi per bicicletta a cambio interno (qui di seguito denominati 'il prodotto in questione') originari del Giappone.(2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 6 luglio 2000 dalla SRAM Deutschland GmbH, che rappresenta una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria del prodotto in questione.(3) La denuncia conteneva elementi di prova del dumping di tale prodotto e del pregiudizio grave che ne derivava, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.2. Inchiesta (4) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore interessato, il denunciante ed un altro produttore comunitario. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.(5) Alcune parti hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.(6) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono state ottenute risposte significative dal produttore comunitario denunciante, da 8 importatori non collegati della Comunità, da 35 utilizzatori e dal produttore esportatore giapponese.(7) In un secondo questionario inviato a 58 parti (l'industria comunitaria, il produttore esportatore, 2 importatori collegati, 9 importatori non collegati e 45 utilizzatori) sono state chieste informazioni dettaglia...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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Documenti citati
- Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea
- Regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea
- Regolamento (CE) n. 2080/2001 del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mozzi per bicicletta a cambio interno originari del Giappone
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