SommarioI Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Riassunto


SommarioI Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2001 recante modifica della decisione 97/252/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2001) 378] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/177/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1 ), modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE (2 ), e in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue:

(1) La decisione 95/340/CEE della Commissione (3 ), modificata da ultimo dalla decisione 96/584/CE (4 ), fissa un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano importazioni di latte e di prodotti a base di latte.

(2) Le condizioni di importazione sanitarie e veterinarie e i requisiti di certificazione per le importazioni di latte e prodotti del latte destinati al consumo umano dai paesi che figurano su detto elenco sono state fissate rispettivamente dalle decisioni 95/342/CE (5 ) e 95/343/CE della Commissione (6 ), modificata da ultimo dalla decisione 97/115/CE (7 ).

(3) La Commissione ha ricevuto da taluni paesi terzi elenchi di stabilimenti, con la garanzia che soddisfano appieno i relativi requisiti sanitari della Comunità e che se uno stabilimento dovesse venire meno a tali obblighi le sue attività di esportazione verso la Comunità sarebbero sospese.

(4) La Commissione ha ricevuto da taluni paesi terzi i relativi programmi di controllo su talune sostanze e sui loro residui nel latte e nei prodotti a base di latte destinati al consumo umano, ai sensi della direttiva 96/23/CE (8 ).

(5) La decisione 97/252/CE della Commissione (9 ), modificata da ultimo dalla decisione 1999/52/CE (10 ), ha fissato gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano.

(6) Alcuni paesi terzi hanno notificato modifiche agli elenchi di stabilimenti di cui alla decisione 97/252/CE, e in merito ai quali forniscono alla Commissione garanzie soddisfacenti che ottemperano al relativi requisiti sanitari per l'esportazione nella Comunità.

(7) Gli Stati membri sono stati informati di tali modifiche mediante la procedura stabilita dall'articolo 5 della decisione 95/408/CE.

(1 ) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

(2) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

(3 ) GU L 200 del 24.8.1995, pag. 38.

(4 ) GU L 255 del 9.10.1996, pag. 20.

(5) GU L 200 del 24.8.1995, pag. 50.

(6) GU L 200 del 24.8.1995, pag. 52.

(7 ) GU L 42 del 13.2.1997, pag. 16.

(8) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(9) GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46.

(10 ) GU L 17 del 22.1.1999, pag. 51.

9.3.2001 L 68/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT

(8) L'Ufficio alimentare e veterinario ha svolto ispezioni nella maggior parte dei paesi che figurano in detti elenchi e visitato un campione rappresentativo di stabilimenti per accertarne la conformità ai requisiti comunitari, come pure la validità delle garanzie fornite dalle autorità competenti.

(9) In virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 95/408/CE, gli stabilimenti di paesi terzi per i quali non sono stati ancora effettuati controlli in loco, ma che soddisfano a tutte le altre condizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, possono figurare sugli elenchi. Le importazioni da tali stabilimenti non sono tuttavia ammesse a beneficiare di controlli fisici ridotti.

(10) In virtù dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 95/408/CE, la Commissione adotta regolarmente le decisioni necessarie per aggiornare gli elenchi di stabilimenti e le pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 97/252/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2001.

Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione L 68/2 9.3.2001Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT

ANEXO / BILAG / ANHANG / PAQAQSGLA / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE / ANEXO / LIITE / BILAGA LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / PIMAJAR SXM ECJASARSAREXM / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / L...

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