SommarioI Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Riassunto


SommarioI Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 27/2002 DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 2001 che modifica gli allegati I, III, V, VII e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

1809/2001 della Commissione (2 ), in particolare l'articolo 19, considerando quanto segue:

(1) Il regime comune da applicare alle importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi dovrebbe essere aggiornato affinché si possa tener conto dei diversi sviluppi recenti.

(2) Con il regolamento (CE) n. 2474/2000 (3 ), il Consiglio ha adottato l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nel GATT 1994 il 1o gennaio 2002.

(3) Il 27 luglio 2001, la Moldavia è diventata a pieno titolo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

(4) Con la decisione del 17 dicembre 2001, il Consiglio ha approvato la firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul regime di accesso al mercato per i prodotti tessili e dell'abbigliamento, autorizzandone l'applicazione provvisoria.

(5) L'11 dicembre 2001, la Repubblica popolare cinese è diventata a pieno titolo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

(6) Il 1o gennaio 2002, Taiwan diventerà a pieno titolo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

(7) Alcuni codici della nomenclatura combinata sono stati modificati a seguito della revisione della nomenclatura del sistema armonizzato allegata alla convenzione dell'Organizzazione mondiale delle dogane. Tali modifiche interessano anche alcuni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(8) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CEE) n. 3030/93.

(9) Per maggiore chiarezza, alcuni allegati dovrebbero essere sostituiti.

(10) Per garantire che la Comunità adempia i suoi obblighi internazionali, le misure previste dal presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2002.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dall'11 dicembre 2001, non sono più validi i limiti quantitativi stabiliti per il 2001 per le categorie 19, 76, ex 13, ex 24, ex 39, 123, 124, 125A, 126, 127A, 127B, 140 e 151B nei confronti della Cina.

Articolo 2

Per quanto attiene ai limiti quantitativi per il 2002, gli allegati I, III, V, VII e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

(2) GU L 252 del 20.9.2001, pag. 1.

(3 ) GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

11.1.2002 L 9/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione L 9/2 11.1.2002Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT

ALLEGATO 1) L'allegato I è sostituito dal testo seguente:

'ALLEGATO I PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 (1 ) 1. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo ex, i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

2. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali. Ciò si applica ai seguenti paesi: Argentina, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cambogia, Cina (Accordo AMF),

Croazia, Egitto, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Hong Kong, India, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia,

Nepal, Pakistan, Perù, Filippine, Federazione russa, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam.

3. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

4. L'espressione indumenti per bambini piccoli (bébés), comprende gli indume...

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