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SommarioI Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2002 recante modifica della decisione 1999/217/CE relativa al repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari [notificata con il numero C(2002) 88] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/113/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (1 ) e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, considerando quanto segue:
(1) In base all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96, la Commissione, tramite la propria decisione 1999/217/CE (2 ), modificata dalla decisione 2000/489/CE (3 ), ha adottato un repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari. In base al regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che stabilisce le misure necessarie per l'adozione di un programma di valutazione in applicazione del regolamento (CE) n.2232/96 (4 ), a ciascuna sostanza aromatizzante devono essere attribuiti dei nuovi numeri, i cosiddetti 'numeri FL'. Inoltre tutte le sostanze del repertorio devono essere suddivise in gruppi di sostanze affini in base all'elenco dei gruppi specificati in tale regolamento.(2) Tale informazione dovrebbe essere accessibile alle persone responsabili dell'immissione in commercio della sostanza, in modo da potere adempiere ai propri obblighi in base al regolamento (CE) n. 1565/2000. Di conseguenza il repertorio delle sostanze aromatizzanti deve specificare i nuovi numeri FL e i numeri dei gruppi.(3) Le parti 1, 2 e 3 del repertorio allegato alla decisione 1999/217/CE, modificata dalla decisione 2000/489/CE, dovrebbero essere riunite in una sola parte la parte A e le sostanze dovrebbero essere elencate in base ai loro numeri FL. La parte 4 del repertorio dovrebbe essere sostituita dal testo della parte B del repertorio allegato alla presente decisione.(4) Dall'esame accurato delle sostanze notificate dagli Stati membri ed elencate dalla decisione 1999/217/CE sono emerse una serie di incongruenze relative ai numeri chimici. Sono inoltre stati individuati una serie di casi in cui le stesse sostanze erano state inserite nel repertorio sotto diverse denominazioni chimiche. Tali incongruenze dovrebbero essere corrette. Per quanto concerne le incongruenze per le quali fino ad oggi non si è giunti a una conclusione definitiva, si dovrebbe almeno avvertire della possibile presenza di un'incongruenza.(5) Per una serie di sostanze di cui alla decisione 1999/217/CE, comprese delle sostanze notificate in via riservata, taluni Stati membri hanno ritirato le proprie notifiche. Tali sostanze dovrebbero essere cancellate dal repertorio. D'altra parte, le nuove sostanze notificate dagli Stati membri, in base all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96 dovrebbero essere inserite nel programma di valutazione e, di conseguenza, nel repertorio.(1 ) GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1.(2) GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1.(3) GU L 197 del 3.8.2000, pag. 53.(4 ) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 8.20.2.2002 L 49/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT (6) In base all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2232/96 una sostanza viene stralciata dal repertorio qualora risulti che essa non soddisfa i criteri generali per l'utilizzazione che figurano nell'allegato a detto regolamento. Il comitato scientifico dell'alimentazione umana, nel suo parere del 26 settembre 2001, ha concluso che il 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene (metileugenolo) e il 1-Allyl-4-methoxybenzene (estragolo) hanno un effetto genotossico. Di conseguenza tali sostanze dovrebbero essere cancellate dal repertorio.(7) Di conseguenza la decisione 1999/217/CE dovrebbe essere adeguatamente modificata.(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:Articolo 1Il repertorio allegato alla decisione 1999/217/CE è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.Articolo 2Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione L 49/2 20.2.2002Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT ALLEGATO 'Repertorio delle sostanze aromatizzanti notificate dagli Stati membri sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari Il repertorio delle sostanze aromatizzanti a ...Ver el contenido completo de este documento
Documentos citados
- Regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che stabilisce le misure necessarie per l'adozione di un programma di valutazione in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)
- Reglamento (CE) n° 2232/96 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de octubre de 1996 por el que se establece un procedimiento comunitario para las sustancias aromatizantes utilizadas o destinadas a ser utilizadas en o sobre los productos alimenticios
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