SommarioI Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Riassunto


SommarioI Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 888/2002 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2002 recante modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

2538/2001 della Commissione (2 ), in particolare l'articolo 28, considerando quanto segue:

(1) A seguito della conclusione di accordi bilaterali e di altre intese, taluni paesi rientrano adesso nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio (3 ), ed è necessario che essi siano depennati dall'allegato II del regolamento (CE) n. 517/94. Occorre aggiungere all'allegato II la Repubblica federale di Iugoslavia.

(2) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4 ), rende necessaria la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94.

(3) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 517/94.

(4) Per maggiore chiarezza, è opportuno che gli allegati I e II siano sostituiti.

(5) Le misure previste dal presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2002.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 517/94 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il g...

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