SommarioI Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Riassunto


SommarioI Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2001 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE [Caso COMP/E-1/37.919 (ex. 37.391) Spese bancarie per il cambio delle valute della zona euro Germania] [notificata con il numero C(2001) 3693] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (2003/25/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di attuazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

1216/1999 (2 ), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 15, paragrafo 2, vista la decisione della Commissione del 1° agosto 2000 di avviare il procedimento nel caso di specie, dopo aver dato alle imprese e alle associazioni di imprese interessate l'opportunità di formulare le proprie osservazioni in merito agli addebiti contestati dalla Commissione, in conformità del regolamento n. 17, articolo 19, paragrafo 1, e del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE (3 ), sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, vista la relazione finale del consigliere-auditore, considerando quanto segue:

A. INTRODUZIONE (1) La presente decisione, avente ad oggetto una violazione dell'articolo 81 del trattato CE, ha come destinatarie le seguenti imprese:

Commerzbank AG,

Dresdner Bank AG,

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG,

Deutsche Verkehrsbank AG,

Vereins- und Westbank AG.

(2) Le banche partecipanti alla riunione del 15 ottobre 1997 nella sede della Deutsche Verkehrsbank AG a Francoforte concordarono una commissione del 3 % circa per l'acquisto e la vendita di banconote della zona euro nel corso del periodo transitorio di tre anni avente inizio il 1° gennaio 1999. Lo scopo era recuperare il 90 % circa dei ricavi derivanti dallo 'spread', ricavi venuti a mancare dopo l'abolizione del differenziale tra i tassi di acquisto e di vendita (prezzi di offerta/d'acquisto) avvenuta il 1° gennaio 1999.

B. IL MERCATO RILEVANTE DEL PRODOTTO E GLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI 1. Il mercato rilevante del prodotto (3) Il 1° gennaio 1999 l'euro è stato introdotto come moneta unica europea. I dodici Stati partecipanti alla (*) Alcune parti di questo testo contenenti informazioni riservate sono state omesse; queste parti sono racchiuse tra parentesi quadre e contrassegnate da un asterisco.

(1) GU 13 del 21.12.1962, pag. 204/62.

(2) GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

(3 ) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.

21.1.2003 L 15/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT

zona euro sono l'Austria, il Belgio, la Finlandia, la Francia, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Spagna, i Paesi Bassi e la Grecia (4 ). Nel periodo transitorio (dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001) l'euro esiste in denominazioni diverse. Le unità monetarie nazionali (ATS, BEF/LUX, DEM, ESP, FIM,

FRF, IEP, ITL, NLG, PTE e GRD) rappresentano unità divisionali dell'euro in base ai tassi di conversione fissati irrevocabilmente a partire dal 1° gennaio 1999.

(4) Il mercato rilevante del prodotto è costituito dal servizio di cambio delle 'unità divisionali' (5 ) dell'euro nella misura in cui almeno una parte dell'operazione riguardi banconote e monete metalliche ('banconote delle valute partecipanti') (6 ). Questo servizio acquisto e vendita di valute estere della zona euro viene offerto principalmente dalle banche e dai cambiavalute. Esempi tipici di tali operazioni di cambio sono i seguenti:

cambio di valuta estera partecipante (contante) mediante addebito o accredito su conto denominato in euro ovvero nella valuta nazionale partecipante, cambio di valuta estera partecipante (contante) in valuta nazionale partecipante (contante) e viceversa.

(5) Indipendentemente dal grado di sostituibilità dell'offerta, la sostituibilità della domanda delle operazioni di cambio (in parte) di contante delle valute partecipanti è molto limitata se non inesistente. In particolare nel settore turistico, i clienti, seguendo il consiglio degli operatori turistici e delle banche, portano con sé nei loro viaggi all'estero solo piccoli importi in contante, preferendo utilizzare la carta di credito o di debito.

(6) Per quanto riguarda altre categorie di clienti, quali ad esempio le piccole imprese che necessitano di cambiare grandi importi in valuta per effettuare i loro pagamenti all'estero, i bonifici transfrontalieri non sempre costituiscono una valida alternativa.

2. Gli scambi tra gli Stati membri (7) I dati relativi ai volumi delle operazioni riguardanti banconote e monete metalliche provengono dalle risposte al questionario inviato nell'ottobre e nel dicembre 1999 a circa 240 banche della zona euro (cfr. c...

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