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SommarioI Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1295/2003 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2003 recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene 2004
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii), vista la proposta della Commissione (1 ), visto il parere del Parlamento europeo (2 ), considerando quanto segue:(1) La Carta olimpica dispone che i membri della famiglia olimpica abbiano il 'diritto di entrare' nel paese della città organizzatrice dei Giochi olimpici su semplice presentazione del tesserino di accreditamento olimpico e del passaporto o altro documento di viaggio ufficiale, senza che siano richieste altre procedur...Ver el contenido completo de este documento
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- Regolamento (CE) n. 1295/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene 2004
- Regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
- Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
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