Riassunto
SommarioI Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 2002 relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG, Meclemburgo-Pomerania occidentale [notificata con il numero C(2002) 5378] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/875/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1 ) e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO 1.1. Fasi del procedimento (1) In seguito ad una serie di denunce relative ad aiuti di Stato concessi a favore di Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG (di seguito 'KNT'), la Commissione chiese alla Germania, nel 1999 e nel 2000, di fornirle tutte le informazioni necessarie per valutare la compatibilità di tali aiuti con il mercato comune. Le sovvenzioni in questione erano destinate alla costruzione e all'ampliamento di una segheria a Wismar (Meclemburgo-Pomerania occidentale). Le informazioni trasmesse dalle autorità tedesche non furono ritenute esaurienti e non dissiparono i dubbi della Commissione circa la conformità delle misure in causa con i regimi di aiuto precedentemente autorizzati.(2) Con lettera datata 17 agosto 2000, la Commissione chiese alle autorità tedesche, in forza delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (2 ) e conformemente alla sentenza della Corte di giustizia pronunciata nella causa C-47/91 Italia/Commissione (3 ), di trasmetterle tutte le informazioni necessarie per consentire la valutazione della conformità delle misure di aiuto in causa con i regimi approvati in precedenza dalla Commissione.(3) Le autorità tedesche trasmisero con lettera del 13 novembre 2000, i cui allegati in plico separato pervennero in data 16 novembre 2000, una parte delle informazioni richieste per poter stabilire se il beneficiario degli aiuti potesse essere considerato un'impresa di piccole o medie dimensioni, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (4 ) (di seguito 'disciplina comunitaria') e della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (5 ) e se, nelle regioni assistite ove entrambi i progetti sono stati realizzati, questi potesse quindi essere ammesso a fruire di aiuti di intensità lorda massima del 50 %.(4) Con lettera del 21 giugno 2001, la Commissione informò la Germania in merito alla propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in relazione all'aiuto in oggetto e richiese informazioni, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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