Riassunto
SommarioI Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 novenbre 2002 relativa al regime di aiuti di Stato -- 'Programma di consolidamento del Land Turingia' ('Thüringer Konsolidierungsprogramm') al quale la Germania ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2002) 4357] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/165/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, considerando quanto segue:
I. IL PROCEDIMENTO (1) Il programma di consolidamento del Land Turingia (in appresso 'il regime') è entrato in vigore il 20 luglio 1993 (1 ). Il regime è stato considerato dalle autorità regionali conforme alle disposizioni 'de minimis' dettate dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (2 ) (in appresso 'disciplina comunitaria per le PMI') del 1992 e pertanto non è stato notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.(2) Il 16 gennaio 1996 il regime è stato sostituito dal programma dei prestiti a favore delle PMI del Land Turingia.(3) Con lettera SG (99) D/580 del 26 gennaio 1999 la Commissione ha informato le autorità tedesche della sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.(4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3 ). La Commissione ha invitato tutti gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi, ma non ha ricevuto alcuna risposta da altri interessati.Con lettera del 2 marzo 1999 la Germania ha chiesto una proroga per la presentazione delle osservazioni, che è stata concessa con lettera dell'11 marzo 1999 della Commissione. La Germania ha presentato le proprie osservazioni con lettere del 29 marzo 1999, del 19 agosto e del 26 agosto 1999.(5) La Germania ha presentato le proprie osservazioni conclusive con lettera del 26 novembre 2001.2. DESCRIZIONE DELLA MISURA 2.1. Titolo e base giuridica (6) Gli aiuti sono concessi dalla Thüringer Aufbaubank, banca pubblica per lo sviluppo e la ricostruzione del Land, per conto del ministero dell'Economia e dei trasporti del Land Turingia in base agli articoli 23, 44 e 44a del Thüringer Landeshaushaltsordnung a titolo del regime in oggetto.(1) Gazzetta ufficiale del Land Turingia n. 33/1993...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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