SommarioI Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità





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SommarioI Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 802/2004 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1 ) ('Regolamento comunitario sulle concentrazioni'), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (2 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (3 ), in particolare l'articolo 23, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4069/89 del Consiglio, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, è stato rifuso, apportando sostanziali modifiche a diverse delle sue disposizioni (2) Il regolamento (CE) n. 447/98 (4 ) della Commissione del 1o marzo 1998 relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 deve essere a sua volta modificato per tenere conto di dette modifiche. È quindi opportuno, per ragioni di chiarezza, abrogarlo e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3) La Commissione ha già adottato disposizioni relative al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza.

(4) Il regolamento (CE) n. 139/2004 si fonda sul principio che le operazioni di concentrazione devono essere notificate prima della loro realizzazione. La notificazione ha rilevanti conseguenze giuridiche favorevoli per le parti della concentrazione proposta, mentre l'inosservanza di tale obbligo costituisce un atto passibile di ammenda e può altresì comportare, per le parti notificanti, conseguenze giuridiche pregiudizievoli sul piano del diritto civile. Occorre perciò, nell'interesse della certezza del diritto, definire esattamente l'oggetto e il contenuto delle informazioni da comunicare all'atto della notificazione.

(5) Spetta alle parti notificanti informare la Commissione in modo completo e veritiero dei fatti e delle circostanze rilevanti per la decisione sulla concentrazione notificata.

(6) Il regolamento (CE) n. 139/2004 dà anche alle imprese interessate la possibilità di chiedere, presentando una richiesta motivata prima di procedere alla sua notificazione, che una concentrazione che soddisfi le condizioni stabilite nel regolamento stesso sia rinviata alla Commissione da uno o più Stati membri o rinviata dalla Commissione a uno o più Stati membri, secondo il caso.

È importante che la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati possano disporre di informazioni sufficienti per consentire loro di valutare, in tempi brevi, se un rinvio sia o meno opportuno. A tal fine occorre che la richiesta motivata di rinvio contenga determinate informazioni ben specificate.

(7) Per semplificare e per accelerare l'esame delle notificazioni e delle richieste motivate, è opportuno prescrivere l'utilizzazione di appositi formulari.

(8) Poiché dalla notificazione decorrono i termini legali di cui al regolamento (CE) n. 139/2004 è altresì necessario stabilirne le condizioni e la data di efficacia.

(9) A fini di certezza del diritto, occorre stabilire le modalità di computo dei termini fissati dal regolamento (CE) n.

139/2004. Occorre in particolare definire la decorrenza e la scadenza dei termini stessi, nonché le circostanze che ne provocano la sospensione, tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dall'eccezionale brevità dei termini prescritti per il procedimento.

30.4.2004 L 133/1Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT (1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2 ) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1.

(3 ) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1.

(4 ) GU L 61 del 2.3.1998, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione 2003.

(10) Le disposizioni riguardanti il procedimento della Commissione devono essere formulate in modo da garantire pienamente il diritto degli interessati ad essere sentiti e i diritti della difesa. A tal fine è opportuno che la Commissione distingua tra parti notificanti, altre parti interessate dalla concentrazione proposta, terzi e parti nei confronti delle quali intende adottare una decisione che infligge un'ammenda o una penalità di mora.

(11) È opportuno che la Commissione dia alle parti notificanti e alle altre parti interessate, su richiesta delle stesse, la possibilità di discutere prima della notificazione, a titolo informale e con la massima riservatezza, della concentrazione proposta. Inoltre, dopo la notificazione, essa deve mantenere stretti contatti con tali parti nella misura necessaria per analizzare con loro e, se possibile, risolvere ...

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