SommarioI Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Riassunto


SommarioI Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2004 concernente i vantaggi concessi dalla regione Vallonia e da Brussels South Charleroi Airport alla compagnia aerea Ryanair in relazione al suo insediamento a Charleroi [notificata con il numero C(2004) 516] (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/393/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1 ), e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO (1) Da informazioni apparse sulla stampa belga nel mese di luglio 2001 e a seguito di una denuncia presentata nel gennaio 2002, la Commissione è venuta a conoscenza di una serie di vantaggi concessi dalle autorità belghe alla compagnia aerea Ryanair perché operasse collegamenti aerei sull'aeroporto di Charleroi. Al riguardo, le autorità belghe hanno trasmesso alla Commissione informazioni con lettere datate 21 novembre 2001, 13 giugno 2002, 4 luglio 2002, nonché in occasione di una riunione tenutasi il 9 ottobre 2002.

(2) Con lettera del 13 dicembre 2002 (SG (2002) D/233141), la Commissione ha informato il Belgio della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE in merito alle presunte misure di aiuto. Il Belgio ha trasmesso le sue osservazioni il 14 febbraio 2003, avvalendosi di una proroga per la risposta, accettata dalla Commissione, che scadeva il 15 febbraio 2003.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2 ). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure in esame entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione.

(4) Gli interessati hanno trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni al riguardo. La Commissione ha trasmesso al Belgio, con lettera del 19 marzo 2003, le osservazioni che non contenevano dati riservati, e successivamente, con lettera del 22 aprile 2003, ha inoltrato gli altri contributi dopo aver espunto tutte le informazioni riservate; in entrambi i casi le autorità belghe hanno avuto la possibilità di commentare le osservazioni dei terzi interessati entro il termine di un mese. La Commissione ha ricevuto tali commenti con lettere datate 16 e 27 maggio 2003.

(5) Su richiesta della Commissione, sono state organizzate tre riunioni con le autorità belghe, svoltesi rispettivamente il 24 giugno 2003, il 23 e il 25 luglio 2003. Alle riunioni ha fatto seguito la trasmissione di un complemento di informazione, come richiesto dalla Commissione il 27 agosto 2003.

(1 ) GU C 18 del 25.1.2003, pag. 3. (2 ) Cfr. nota n. 1.

30.4.2004 L 137/1Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT

(6) Il 19 dicembre 2003, il Belgio ha inviato alla Commissione un'ultima lettera contenente informazioni supplementari. Nella stessa, le autorità belghe chiedevano di incontrare nuovamente i rappresentanti della Commissione; la riunione richiesta ha avuto luogo il 16 gennaio 2004.

2. DESCRIZIONE 2.1. BREVE ILLUSTRAZIONE DEI FATTI (7) Il 6 novembre 2001, la regione Vallonia, proprietaria dell'infrastruttura aeroportuale di Charleroi, ha firmato un accordo con Ryanair in virtù del quale concedeva alla compagnia aerea una riduzione del 50 % dell'importo della tassa di atterraggio stabilito dal governo e pubblicato nel Moniteur belge (3 ). La riduzione è stata concessa a Ryanair in modo discrezionale dal ministro vallone dei trasporti, mediante contratto di diritto privato, e non tramite adozione di un provvedimento normativo. Secondo il sistema generale in vigore per tutte le compagnie aeree, la tassa di atterraggio è calcolata in funzione del tonnellaggio degli aerei, mentre nei confronti di Ryanair essa è calcolata su una base diversa e riscossa per ciascun passeggero imbarcato (4 ). Inoltre, la regione Vallonia si è impegnata a indennizzare Ryanair per le perdite che la compagnia avrebbe potuto subire a seguito di un'eventuale modifica del livello delle tasse aeroportuali o degli orari di apertura dell'aeroporto nel periodo 2001-2016 (5 ). I vantaggi in parola non sono stati oggetto di alcuna misura di pubblicità e di nessun impegno particolare da parte di Ryanair nei confronti della regione Vallonia.

(8) Brussels South Charleroi Airport (BSCA) è un'impresa pubblica controllata dalla regione Vallonia che gestisce l'aeroporto di Charleroi dal 1991, in forza di una convenzione di concessione di durata cinquantennale. BSCA percepisce compensazioni finanziarie dalla regione Vallonia a fronte dell'assolvimento di alcune missioni di interesse generale che le sono ...

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