Sentenze nº C-29/91 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 19 Maggio 1992

Legato come :

Riassunto


1. L' art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev' essere interpretato nel senso che la nozione di "cessione contrattuale" viene ad applicarsi nell' ipotesi in cui un' autorità pubblica decida di porre fine alla concessione di sovvenzioni ad una persona giuridica, provocando così la cessazione completa e definitiva delle attività di quest' ultima per trasferirle ad un' altra persona giuridica che persegue un fine analogo.

2. La nozione di "trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti" contenuta nell' art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 riguarda l' ipotesi in cui l' entità di cui trattasi ha conservato la propria identità. Per stabilire l' esistenza o meno di un trasferimento nel senso precisato, occorre valutare, tenuto conto del complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l' operazione controversa, se le funzioni svolte siano effettivamente proseguite o riprese dalla nuova persona giuridica con le stesse attività o con attività analoghe, con la precisazione che le attività di natura particolare che costituiscono compiti autonomi possono, se del caso, essere equiparate a stabilimenti o parti di stabilimenti ai sensi della direttiva.

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Riassunto


Sentenze nº C-29/91 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 19 Maggio 1992

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 21 gennaio 1991, pervenuta alla Corte il 28 gennaio successivo, il Kantongerecht di Groninga ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una serie di questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26, in prosieguo: la "direttiva").

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una causa pendente tra la fondazione Dr. Sophie Redmond (Dr. Sophie Redmond Stichting), da un lato, e il signor Hendrikus Bartol e altre otto persone, dall' altro.

3 Risulta dagli atti che la ricorrente nella causa principale è una fondazione che si occupa in particolare di prestare assistenza ai tossicomani facenti parte di taluni ambienti della società olandese. I convenuti sono dipendenti di tale fondaz...

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