La sopravvivenza dell'art. 14 Della L. 178/2002 All'interno dell'ordinamento italiano dopo la sentenza della corte di giustizia dell'11 novembre 2004
Rivista penale › Numero 4-2005, Aprile 2005
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Rivista penale › Numero 4-2005, Aprile 2005
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La sopravvivenza dell'art. 14 Della L. 178/2002 All'interno dell'ordinamento italiano dopo la sentenza della corte di giustizia dell'11 novembre 2004
Premessa. - Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia che si commenta, molteplici sono stati gli interventi degli operatori del settore e di insigni giuristi. La sentenza ha sollevato voci critiche e grande clamore poiché ha riaperto i termini di una questione complessa e spinosa mai risolta, quella relativa alla definizione di «rifiuto», «minando» le minime certezze su cui negli anni pur se cautamente ci si era appoggiati in attesa che venisse fornita dal Legislatore comunitario una soluzione certa e conclusiva. Fin ad oggi difatti, a livello europeo, non è mai stata elaborata una nozione di rifiuto chiara, che potesse essere applicata unifor-memente e correttamente all'interno di tutti gli Stati membri dell'Unione destinatari di una Direttiva [la 75/ 442/CEE 1], purtroppo eccessivamente stringata ed ermetica in gran parte delle sue definizioni.
In definitiva, la Direttiva quadro sui rifiuti e tutte quelle che nel tempo l'hanno seguita, contrariamente alle buone intenzioni del Legislatore comunitario, non è mai riuscita ad individuare in maniera esatta e completa «ciò che è rifiuto e ciò che non lo è», ma ha sempre lasciato ampi spazi interpretativi, con incertezze da parte degli operatori economici interessati e, qualche volta, la tendenza ad una interpretazione estensiva da parte dei «controllori». A conferma delle difficoltà interpretative sulla definizione di rifiuto, è opportuno ricordare che il VI Programma d'azione ambientale europea (Decisione n. 1600/2002/CE del parlamento europeo e del consiglio, pubblicata sulla G.U.CE n. 242 serie L del 10 settembre 2002), contenente i cosiddetti «obiettivi programmatici» dell'azione comunitaria in materia ambientale per i prossimi 10 anni, all'art. 8 comma 2 punto IV), in riferimento all'uso e alla gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti, detta tra le priorità «la rielaborazione o revisione della normativa sui rifiuti, e la precisazione della distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è». Peraltro, la stessa Commissione, ha avuto modo di esprimere qualche opinione sulla materia. Ad esempio nel caso MEWA, l'applicabilità della legislazione comunitaria dei...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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