Regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e il materiale specifico a rischio

DOUEIT, 28 Giugno 2003Serie L

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Regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e il materiale specifico a rischio

REGOLAMENTO (CE) N. 1139/2003 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e il materiale specifico a rischio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/2003 della Commissione (2 ), in particolare dall'articolo 23, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 istituisce norme per la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) negli ovini e nei caprini, includendo la sorveglianza di un campione di animali non macellati per il consumo umano. È necessario chiarire la definizione di tale gruppo di animali, per evitare che si effettui un campionamento inadeguato.

(2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce misure d'eradicazione da attuare in seguito alla presenza conclamata di TSE in ovini e caprini. Per raccogliere dati epidemiologici, occorre effettuare prove mirate su animali abbattuti a titolo di tali misure.

(3) In teoria, vi è la possibilità che la BSE esista nella popolazione ovina e caprina. Con questi animali non è possibile utilizzare metodi di routine per distinguere tra infezione da BSE e da scrapie. In entrambi i casi il livello di carica infettiva nell'ileo è significativo fin dalla fase iniziale dell'infezione. In via precauzionale, l'ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei materiali specifici a rischio.

(4) Nel suo parere del 7 e 8 novembre 2002 sulla distribuzione della carica infettiva della TSE nei tessuti dei ruminanti, il comitato direttivo scientifico ha raccomandato che le tonsille dei bovini d...

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