Regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e il materiale specifico a rischio





Extracto


Regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e il materiale specifico a rischio

REGOLAMENTO (CE) N. 1139/2003 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e il materiale specifico a rischio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/2003 della Commissione (2 ), in particolare dall'articolo 23, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 istituisce norme per la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) negli ovini e nei caprini, includendo la sorveglianza di un campione di animali non macellati per il consumo umano. È necessario chiarire la definizione di tale gruppo di animali, per evitare che si effettui un campionamento inadeguato.

(2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce misure d'eradicazione da attuare in seguito alla presenza conclamata di TSE in ovini e caprini. Per raccogliere dati epidemiologici, occorre effettuare prove mirate su animali abbattuti a titolo di tali misure.

(3) In teoria, vi è la possibilità che la BSE esista nella popolazione ovina e caprina. Con questi animali non è possibile utilizzare metodi di routine per distinguere tra infezione da BSE e da scrapie. In entrambi i casi il livello di carica infettiva nell'ileo è significativo fin dalla fase iniziale dell'infezione. In via precauzionale, l'ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei materiali specifici a rischio.

(4) Nel suo parere del 7 e 8 novembre 2002 sulla distribuzione della carica infettiva della TSE nei tessuti dei ruminanti, il comitato direttivo scientifico ha raccomandato che le tonsille dei bovini d...

Ver el contenido completo de este documento


Documentos citados


Cargando preview de artículo ... cerrar