Regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che...

Riassunto


Regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che...

REGOLAMENTO (CE) N. 1891/2004 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2004 recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (1), in particolare l'articolo 20, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 ha stabilito alcune regole comuni allo scopo di vietare l'introduzione, l'immissione in libera pratica, l'uscita, l'esportazione, la riesportazione, il vincolo ad un regime sospensivo, in zona franca o in deposito franco, di merci contraffatte e di merci usurpative e di far fronte efficacemente alla commercializzazione illegale di siffatte merci pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo.

(2) Poiché il regolamento (CE) n. 1383/2003 sostituisce il regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure riguardanti l'introduzione nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale (2), è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1367/95 della Commissione (3) recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 3295/94.

(3) È necessario definire, in funzione dei vari tipi di diritti di proprietà intellettuale, le persone fisiche o giuridiche che possono fungere da rappresentanti del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare il diritto stesso.

(4) Occorre definire i mezzi di prova del diritto di proprietà intellettuale richiesti dall'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1383/2003.

(5) Per garantire l'armonizzazione e l'uniformità nella sostanza e nella forma dei formulari della domanda di intervento, come pure delle informazioni figuranti nei formulari della domanda di intervento a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n.

1383/2003, è opportuno stabilire il modello al quale tali formula...

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